Cassazione Civile, Ordinanza n. 04149/2023 del 10/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata per l'anno 2008 da un professionista iscritto all'albo ma non alla cassa professionale di categoria. La Corte d'appello aveva ritenuto prescritto il credito contributivo perché la richiesta di pagamento era stata notificata solo il 1° luglio 2014, assumendo come termine iniziale della prescrizione il 16 giugno 2009, data di scadenza collegata alla presentazione della dichiarazione dei redditi. L'ente previdenziale ha impugnato tale decisione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., in relazione alla L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, al D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, al D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, e al D.P.C.M. 4 giugno 2009, sostenendo che il giudice di merito non aveva considerato il differimento del termine di pagamento previsto per i soggetti interessati. La parte resistente ha replicato con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale. Ha ritenuto fondato il motivo, richiamando il proprio orientamento secondo cui la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Ha inoltre precisato che, nel caso di specie, rileva il differimento del termine di versamento previsto dal D.P.C.M. 4 giugno 2009 per i contribuenti interessati dagli studi di settore. Poiché il termine utile per il saldo 2008 doveva individuarsi nel 6 luglio 2009, l'atto interruttivo notificato nel luglio 2014 è stato ritenuto tempestivo e il credito non prescritto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2935 c.c.
La decorrenza della prescrizione va ancorata al momento in cui il diritto può essere fatto valere, individuato nel termine di scadenza del pagamento del contributo e non nella successiva dichiarazione dei redditi.
L. 9 agosto 1995, n. 335, art. 2, commi 26-31
Disciplina la contribuzione alla gestione separata; la prescrizione del credito contributivo deve essere calcolata con riferimento alla scadenza del relativo versamento.
D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18
Norma richiamata quale base del sistema di versamento dei contributi e del collegamento tra scadenza e decorrenza della prescrizione.
D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17
Richiamato in relazione ai termini di pagamento degli importi dovuti e alla loro incidenza sulla prescrizione.
D.P.C.M. 4 giugno 2009
Il differimento dei termini di pagamento previsto dal decreto incide sulla decorrenza della prescrizione; si applica a tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.
D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1
Richiamato in motivazione come precedente affermazione della giurisprudenza in tema di differimento dei termini di versamento e decorrenza della prescrizione.
Massime di principio
- La prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dalla scadenza del termine normativamente previsto per il pagamento, non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
- Ai fini del computo della prescrizione rileva anche l'eventuale differimento legale o regolamentare del termine di versamento; il termine iniziale va quindi individuato tenendo conto dello slittamento previsto per la specifica categoria di contribuenti.
- Il differimento dei termini di pagamento opera in modo oggettivo per tutti i contribuenti rientranti nell'ambito applicativo della disciplina richiamata, senza che sia necessario un ulteriore vaglio delle concrete risultanze fiscali individuali.
- Se l'atto interruttivo della prescrizione è notificato prima della scadenza del termine di prescrizione così determinato, il credito contributivo non può dirsi estinto per prescrizione.
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