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Sentenza

Sentenza del 04/07/2023 n. 18821 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR Campania che aveva ritenuto valide le notifiche della cartella e dell'intimazione di pagamento eseguite tramite PEC (in formato pdf e non p7m) e aveva dichiarato la definitività della cartella per mancata tempestiva impugnazione. La società contestava: 1) l'inesistenza della notifica perché inviata da indirizzo PEC non presente nei pubblici elenchi; 2) la mancanza di firma digitale/elettronica qualificata e di attestazione di conformità sulle copie informatiche (violazione del D.Lgs. 82/2005, art. 22); 3) omissione della CTR nel pronunciarsi sull'assenza dell'indicazione del responsabile del procedimento nella cartella.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per novità non sollevata nel primo grado e ha richiamato la giurisprudenza (incluse le Sezioni Unite) che ammette la validità della notifica PEC anche quando non coincida con gli indirizzi pubblici se la notifica ha raggiunto lo scopo e il destinatario si è costituito. Sul secondo motivo ha affermato che l'assenza di firma digitale/p7m o di attestazione di conformità non invalida automaticamente la copia informatica della cartella, salvo disconoscimento specifico della conformità; inoltre la mancata sottoscrizione non comporta nullità quando l'atto sia comunque riferibile all'autorità emittente. Sul terzo motivo ha ritenuto che l'obiezione circa il responsabile del procedimento fosse assorbita dalla definitività della cartella, essendo preclusa ogni eccezione relativa ad atto impositivo non tempestivamente impugnato. Ha condannato la ricorrente alle spese e disposto il versamento del contributo unificato aggiuntivo previsto.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 2

    Riferimento alla disciplina delle notifiche per la riscossione; la Corte ha ritenuto legittime le notifiche via PEC ai sensi della normativa sulla riscossione

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25

    La cartella va predisposta secondo il modello ministeriale che non richiede la sottoscrizione dell'esattore; la mancanza di firma non determina di per sé nullità se l'atto è riferibile all'organo emittente

  • D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), art. 22, comma 1 e comma 3

    Le copie informatiche di documenti cartacei hanno efficacia probatoria pari agli originali se la conformità non è espressamente disconosciuta; non è necessaria la firma digitale/p7m o attestazione di conformità per rendere valide le copie, salvo disconoscimento specifico

  • L. 53/1994, art. 3-bis (come introdotto dal D.L. n. 179/2012, art. 16-quater, conv. L. 221/2012)

    Normativa richiamata dalla ricorrente per censurare notifiche da PEC non censite; la Corte ha ritenuto la questione inammissibile per novità e comunque richiamato giurisprudenza che attenua l'effetto invalidante di tale vizio quando la notifica abbia raggiunto lo scopo

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Fondamento dei motivi di cassazione (violazione di norme processuali e del diritto), utilizzato dalla ricorrente per impugnare la sentenza della CTR

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Norme relative al contributo unificato; la Corte accerta l'obbligo per la ricorrente di versare l'ulteriore importo previsto

Massime di principio

  • Se una cartella esattoriale non viene impugnata tempestivamente diventa definitiva e impedisce ai giudici successivi di esaminare eccezioni relative a vizi dell'atto originario (principio di preclusione delle eccezioni su atti divenuti definitivi).
  • La notifica via PEC è considerata efficace se raggiunge lo scopo della comunicazione; l'invio da un indirizzo PEC del mittente non presente nei pubblici elenchi può essere contestato, ma tale eccezione deve essere tempestivamente dedotta e non sempre comporta invalidità se il destinatario ha potuto svolgere le proprie difese (giurisprudenza di legittimità e Sezioni Unite).
  • La mera assenza del formato p7m o di una firma digitale/elettronica qualificata sulla copia informatica non determina automaticamente nullità: le copie informatiche di documenti analogici hanno efficacia se la loro conformità non è espressamente disconosciuta; è necessario che la parte deduca e provi il disconoscimento.
  • L'omessa indicazione del responsabile del procedimento o la mancanza di una sottoscrizione leggibile non sono automaticamente causa di invalidità dell'atto, soprattutto se l'atto è riconducibile in modo inequivoco all'autorità emittente o se la cartella è divenuta definitiva per mancata impugnazione.
  • In sede di cassazione non sono ammissibili motivi nuovi che non siano stati sollevati nei gradi di merito, salvo specifiche eccezioni previste dalla disciplina; le questioni di fatto o di diritto non dedotte in primo grado possono essere dichiarate inammissibili per novità.

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