Cassazione Penale, Sentenza n. 39001/2025 del 03/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che, a seguito di annullamento con rinvio della Seconda Sezione di questa Corte limitatamente al trattamento sanzionatorio, aveva rideterminato la pena a carico di Elpidio Galluccio in anni 9, mesi 9 e giorni 10 di reclusione ed euro 7.133,00 di multa. L'imputato era stato dichiarato responsabile di partecipazione ad associazione camorrista denominata Nuovo clan Partenio (capo 1), numerosi reati di usura aggravata e pluriaggravata e due reati di estorsione. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 63, comma 4, cod. pen. per mancata motivazione dell'aumento di pena applicato per aggravanti ad effetto speciale (in particolare applicazione successiva dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 dopo la circostanza più grave indicata nell'istruttoria, e aumenti per i reati "satellite"); 2) vizio di motivazione nel diniego delle attenuanti generiche, per non avere valorizzato la parziale confessione e altri elementi favorevoli (continuazione tra reati in materia di stupefacenti, connessità del sequestro di persona).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la motivazione dell'aumento per le aggravanti ad effetto speciale fosse desumibile dal complesso argomentare della sentenza di merito (l'aumento per l'art. 416-bis.1 è stato giustificato con le "odiose modalità" dell'estorsione e la lieve scostamento dal minimo edittale; gli aumenti per le usure sono stati motivati con la gravità delle condotte). Sul secondo motivo ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche in base alla gravità dei fatti, all'assenza di elementi di sincero ravvedimento e alla negativa personalità dell'imputato; ha ricordato che il giudice può fondare la decisione su un solo elemento ritenuto prevalente ai sensi dell'art. 133 cod. pen. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 63, comma 4, cod. pen.
Quando si cumulano circostanze aggravanti ad effetto speciale il giudice, se procede a un ulteriore aumento dopo aver quantificato la pena relativa alla circostanza più grave, ha un dovere motivazionale specifico; tuttavia la motivazione può essere anche implicita se le ragioni dell'aumento risultano chiaramente enucleabili dal testo della sentenza.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravante collegata al metodo mafioso; nel caso è stata applicata per le modalità particolarmente 'odiose' dell'estorsione, contribuendo all'aumento della pena complessiva.
art. 629, n. 2, cod. pen.
Richiamata dalla giurisprudenza come esempio di circostanza ad effetto speciale più grave rispetto alle altre; il principio richiede motivazione quando si procede a ulteriori aumenti per circostanze successive.
art. 133 cod. pen.
Disciplina le attenuanti generiche: il giudice può valorizzare, ai fini del riconoscimento o del diniego, anche un solo elemento fra quelli indicati (personalità, entità del reato, modalità esecutive, comportamento processuale etc.).
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Se il giudice applica più aggravanti ad effetto speciale e aumenta la pena dopo aver quantificato la circostanza più grave, deve motivare tale incremento; la motivazione può essere implicita ma deve permettere di ricostruire chiaramente le ragioni dell'aumento.
- Il diniego delle attenuanti generiche può fondarsi su un solo elemento ritenuto prevalente (gravità del fatto, assenza di sincero ravvedimento, personalità negativa): non è richiesto che il giudice dia conto di tutti gli elementi previsti dall'art. 133 c.p.
- Una confessione parziale e resa per ragioni utilitaristiche può non essere sufficiente, da sola, a giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche se sussistono indizi di mancato convincimento o gravità della condotta.
- Errori nella descrizione delle fattispecie tra coimputati (es. inversione dei reati base) possono comportare annullamento e rinvio per nuovo esame del trattamento sanzionatorio quando non appaiono come mero refuso e possono aver inciso sulla parificazione delle pene.
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione il ricorrente è normalmente condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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