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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01504/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 10/06/2024, contestando l'affermazione di responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorso sosteneva, in sostanza, una lettura alternativa dei fatti rispetto a quella accolta nei precedenti gradi di giudizio; in particolare, si negava che la condotta tenuta fosse idonea a integrare la violenza o minaccia richiesta dalla fattispecie, ma la Corte ha ritenuto il motivo generico e manifestamente infondato, perché riproduttivo di censure già esaminate e disattese con motivazione congrua. La ricostruzione fattuale valorizzata dalla Corte comprendeva l'intervento di due detenuti a soccorso dell'agente penitenziario e anche la spinta del cancello contro l'agente, ritenuta già di per sé sufficiente a integrare l'elemento violento o minaccioso necessario per consentire l'uscita dalla sezione senza autorizzazione.

Norme richiamate

  • art. 336 c.p.

    La Corte ha ritenuto che la condotta descritta nella sentenza impugnata, inclusa la spinta del cancello contro l'agente, fosse già idonea a integrare la violenza o minaccia richieste dalla fattispecie.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese con motivazione congrua, senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Nella valutazione della resistenza a pubblico ufficiale, la violenza o minaccia può essere integrata anche da una condotta materiale apparentemente contenuta, se idonea a ostacolare l'azione dell'agente, come la spinta di un cancello contro il pubblico ufficiale.
  • La mera prospettazione di una lettura alternativa del fatto non è sufficiente in cassazione quando la ricostruzione del giudice di merito sia sorretta da motivazione logica e coerente.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale

Testo integrale

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