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Sentenza

Sentenza n. 510/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Pisa, Sezione Lavoro, n. 392/2024, pubblicata in data 16.07.2024.

Giustizia amministrativa202500707

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Pisa, Sezione Lavoro, n. 392/2024, relativa al riconoscimento della Carta elettronica del docente per complessivi € 2.500,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Pisa, Sezione Lavoro, n. 392 del 16 luglio 2024, che aveva accertato il suo diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, in relazione al servizio prestato con contratti a tempo determinato, e aveva condannato il Ministero all'accredito di € 2.500,00. Ha dedotto l'inerzia del Ministero nell'esecuzione del titolo giudiziale e ha chiesto, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il TAR ha verificato l'ammissibilità dell'azione rilevando che la sentenza, munita dell'attestazione di conformità ai sensi dell'art. 475 c.p.c., era stata notificata al Ministero il 30 luglio 2024, che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e che il titolo era passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Pisa il 28 gennaio 2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato, accogliendolo. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito, ove non avesse già provveduto, di conformarsi integralmente al giudicato del Tribunale di Pisa e di dare esecuzione alla condanna relativa all'accredito di € 2.500,00, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Ha precisato che la condanna alle spese contenuta nella sentenza del giudice ordinario esula dall'oggetto del giudizio di ottemperanza. Ha nominato sin d'ora, per il caso di persistente inottemperanza, il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00, oltre al rimborso del contributo unificato, se dovuto ed effettivamente versato, e agli accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice amministrativo ordina all'amministrazione di dare esecuzione al giudicato e può nominare un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la disposizione sostanziale richiamata dal titolo giudiziale per il riconoscimento della Carta elettronica destinata all'aggiornamento e alla formazione dei docenti.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, decorso inutilmente il quale è ammissibile l'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 475 c.p.c.

    È richiamato quale fondamento dell'attestazione di conformità della copia della sentenza del giudice ordinario notificata al Ministero.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile nei confronti di una pubblica amministrazione quando il titolo esecutivo sia stato notificato all'amministrazione, sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge e il titolo sia passato in giudicato.
  • In presenza di un giudicato del giudice ordinario che impone alla pubblica amministrazione una prestazione, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di conformarsi integralmente al titolo entro un termine assegnato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare qualora l'amministrazione persista nell'inadempimento dopo la scadenza del termine assegnato.
  • L'oggetto dell'ottemperanza è circoscritto all'esecuzione del comando giudiziale e non comprende statuizioni estranee alla domanda esecutiva, quale la condanna alle spese contenuta nel titolo da eseguire.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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