Cassazione Penale, Sentenza n. 39375/2025 del 04/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva riformato la sentenza di primo grado ritenendo la bancarotta documentale non fraudolenta ma semplice, con conseguente proscioglimento per prescrizione. Il ricorso contestava la motivazione della Corte territoriale come mancata, contraddittoria e manifestamente illogica: la Corte avrebbe attribuito la sottrazione delle scritture contabili a mera colpa nonostante fosse provato che la giustificazione fornita dall'imputato (sequestro da parte della Guardia di Finanza) era falsa, che i documenti erano stati restituiti prima del fallimento e non consegnati alla curatela, e che l'imputato non aveva fornito neppure le scritture successive al sequestro; a ciò si aggiungeva l'esistenza di nove creditori ammessi per complessivi 400.000 euro e una massa attiva inesistente, elementi che secondo il Procuratore generale avrebbero dovuto far ritenere il dolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Pur rilevando vizi nella motivazione della Corte d'appello (in particolare la confusione tra la disponibilità della documentazione alla Guardia di Finanza e la disponibilità alla curatela, e la mancata considerazione della restituzione dei documenti all'imputato e della mancata consegna di quelli successivi), la Suprema Corte ha ritenuto il motivo del Procuratore generale aspecifico rispetto al passaggio essenziale sul quale la Corte d'appello aveva fondato la decisione: l'assenza di prova del dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale, ossia l'intento di arrecare pregiudizio ai creditori attraverso l'occultamento di condotte depauperative. La Cassazione ha ricordato che la dimostrazione del dolo specifico richiede l'individuazione di indici concreti atti a collegare la mancata consegna della contabilità a scelte volte a occultare operazioni dannose; il Procuratore generale non ha reso specifiche e strettamente correlate le proprie censure a questo nucleo argomentativo, rendendo il ricorso inammissibile.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74/2000, art. 10
La sentenza di merito aveva assolto l'imputato rispetto a fatti rilevanti ai sensi dell'art. 10; il Procuratore generale sosteneva che tale assoluzione non dovesse operare a discarico della contestata bancarotta documentale fraudolenta. La Cassazione non esamina nel merito l'interpretazione della norma, ma segnala che l'assoluzione per altro reato non esclude la necessità di provare il dolo specifico richiesto per la bancarotta documentale.
Giurisprudenza - Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)
Principio richiamato secondo cui i motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici e strettamente correlati alle ragioni della decisione impugnata; la loro aspecificità rende il ricorso inammissibile.
Massime di principio
- La bancarotta fraudolenta documentale "specifica" richiede la prova del dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori mediante l'occultamento di condotte depauperative: la semplice sottrazione o omessa consegna delle scritture non è sufficiente senza indici che colleghino la condotta all'intento di nuocere.
- La disponibilità dei documenti da parte di organi investigativi (es. Guardia di Finanza) non equivale alla disponibilità per la curatela; è fondamentale accertare se e quando i documenti siano stati effettivamente consegnati o restituiti e a chi.
- La sproporzione tra massa attiva e passivo è un elemento indiziario ma non prova automatica del dolo: occorrono ulteriori elementi (operazioni distrattive, trasferimenti patrimoniali, omissioni sistematiche nella tenuta della contabilità, documentazione mancante relativa a periodi sospetti) che rendano plausibile l'intento di occultamento.
- Nel ricorso per cassazione il quadro critico deve essere specifico e collegato ai passaggi decisivi della motivazione impugnata: censure generiche o non tarate sull'esatto punto argomentativo centrale sono facilmente dichiarate inammissibili.
- In fase di merito il giudice dovrebbe motivare con precisione perché ritiene la condotta colposa o dolosa, esplicitando gli indici considerati sufficienti per inferire la volontà di arrecare pregiudizio ai creditori; in mancanza di tali indici, la qualificazione come fraudolenta rischia di non reggere.
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