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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19661/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna pronunziata in abbreviato per concorso in tentata rapina aggravata: Diop contesta la sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 628, comma 3, n. 3-quinquies (fatto commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne), deducendo che l'età della vittima risulterebbe dichiarata unilateralmente nella querela; Sise deduce (i) inutilizzabilità del verbale di denuncia della parte offesa per presunta falsa identità della vittima, (ii) vizio nella valutazione probatoria circa la conoscenza e l'intenzione di impossessarsi del portafogli, (iii) censura sull'attendibilità della persona offesa, (iv) richiesta di derubricazione in furto tentato, (v) vizio per motivazione per relationem ai sensi dell'art. 125 n.3 c.p.p., (vi) contestazione delle aggravanti (più persone riunite e vittima ultrasessantacinquenne), (vii) doglianze sul bilanciamento sanzionatorio e sul diniego dei benefici di legge, (viii) mancata applicazione dell'art. 56 c.p. (tentativo) nella misura massima.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che: (i) la parte offesa fu identificata dagli agenti in flagranza durante il fatto (Caponera Filippo, nato 16/02/1944), per cui l'aggravante dell'età è oggettivamente provata; (ii) le osservazioni sulla inutilizzabilità della denuncia sono infondate perché gli elementi desunti dal verbale di arresto e dalle constatazioni degli operanti confermano la dinamica (due soggetti immobilizzavano l'anziano che teneva saldamente il portafogli mentre uno dei due tentava di costringerlo a estrarre la mano); (iii) molte censure sono meri ricorsi al merito e riesami non consentiti in sede di legittimità o sono aspecifiche; (iv) la Corte d'appello ha risposto in modo adeguato alle censure e ha potuto motivare per relationem quando le questioni riproposte erano già adeguatamente trattate dal primo grado; (v) la qualificazione come rapina tentata aggravata e l'applicazione delle aggravanti sono state correttamente operate; (vi) i ricorrenti sono condannati alle spese e al pagamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 628 cod. pen. (comma 3, n. 3-quinquies)

    L'aggravante per fatto commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne si fonda su un dato anagrafico oggettivo (età >65 anni) e, se l'identificazione della vittima è avvenuta in flagranza dagli operatori, la circostanza è dimostrata e applicabile

  • art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020

    Predisposizione del contraddittorio scritto per il trattamento del ricorso (modalità procedurale seguita)

  • art. 125 n. 3 c.p.p.

    La motivazione per relationem della sentenza d'appello è ammissibile quando le questioni dedotte in gravame siano riproposizioni generiche o già adeguatamente esaminate dal primo grado; richiede invece motivazione autonoma se le censure sono specifiche e consistenti

  • art. 56 cod. pen.

    La riduzione per il tentativo va valutata sulla base della tipicità dell'azione; nel caso in esame i giudici hanno ritenuto sussistente la rapina tentata con aggravanti tali da non giustificare la riduzione nella misura massima invocata

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e

    Consente il sindacato in Cassazione dei vizi di motivazione; la Corte ricorda i limiti: non sempre il ricorso per motivi di fatto è ammissibile, e la valutazione della motivazione d'appello è possibile se questa risulta formalmente carente rispetto alle censure specifiche

Massime di principio

  • Se la vittima viene identificata in flagranza dagli agenti durante il fatto, le contestazioni sull'anagrafica o sull'identità risultano deboli: l'aggravante per età si basa su un dato oggettivo rilevabile dagli atti di intervento
  • Le doglianze che richiedono un riesame del merito dei fatti (valutazione delle prove, credibilità della vittima, dinamica) sono sostanzialmente inammissibili in Cassazione se non sono presentate come questioni di diritto specifiche
  • La motivazione per relationem da parte della Corte d'appello è consentita quando l'appellante ripropone questioni già adeguatamente trattate dal primo grado; invece, se le censure sono specifiche e fondate, il giudice d'appello deve argomentare direttamente
  • Per ottenere la derubricazione da rapina a furto tentato occorre confutare il requisito della violenza o della costrizione: prove che documentano l'immobilizzazione della vittima e la coercizione sostengono la qualificazione come rapina
  • Le richieste di applicazione massima della riduzione per tentativo o dei benefici di legge richiedono una motivazione puntuale che dimostri l'assenza di elementi aggravanti o la particolare tenuità del fatto; la mera invocazione formale non è sufficiente

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