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Sentenza

Sentenza n. 1686/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'annullamento - del provvedimento prot. n. -OMISSIS-/2021 del Dirigente del Servizio edilizia privata del Comune di -OMISSIS- del -OMISSIS-, comunicato a mezzo p.e.c. il 19 novembre 2021, nella parte in cui esprime il diniego della domanda di Concessione Edilizia in Sanatoria, presentata in data 24 dicembre 1985, a cui il Comune assegnava la posizione S/-OMISSIS- e il n. prot. -OMISSIS-/1985, per asserita mancata prova dell'ultimazione delle opere entro il 1° ottobre 1983, per ritenuta irrilevanza della memoria prevenute in data 21 settembre 2021 e per asserita mancata formazione del silenzio assenso, e per quanto occorrer possa: - delle comunicazioni di avvio del procedimento di diniego in data -OMISSIS- prot. GP -OMISSIS-/2021; - delle richieste di documentazione integrativa del -OMISSIS- prot. -OMISSIS-/2008; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente al provvedimento impugnato, anche se non conosciuto, se lesivo dei diritti ed interessi della ricorrente; per l'accertamento/declaratoria del silenzio-assenso formatosi sulla domanda di condono sopra indicata, o della formazione di un provvedimento implicito di assenso o ancora della manifestazione di un implicito assenso; per l'accertamento/declaratoria della legittimità dei lavori di ristrutturazione al piano quarto del civico n. -OMISSIS- in lungarno -OMISSIS-, -OMISSIS-, per sostituzione di tetto interno con terrazza di mq. 33,30

Giustizia amministrativa202200130

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di una domanda di concessione edilizia in sanatoria presentata ai sensi della l. 47/1985, relativo alla trasformazione di una porzione di copertura in terrazza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego comunale dell’istanza di condono edilizio presentata nel 1985, avente a oggetto la mancata realizzazione della falda di tetto e la trasformazione del solaio in lastrico solare di servizio. Ha dedotto la formazione del silenzio-assenso per il decorso del tempo, la violazione dell’art. 21-octies l. 241/1990, la contraddittorietà del diniego rispetto a successivi titoli edilizi — tre DIA e una SCIA —, l’illegittimità per mancanza dei presupposti dell’autotutela, la preclusione derivante dal ritardo comunale alla possibilità di presentare una domanda di condono ai sensi della l. 724/1994, il difetto di istruttoria, l’ingiustizia manifesta e la violazione del diritto di difesa. Ha inoltre chiesto l’accertamento del silenzio-assenso, di un implicito assenso o comunque della legittimità dei lavori. Il Comune ha eccepito il difetto di interesse, sostenendo che il provvedimento non aveva ordinato la demolizione in ragione dei successivi titoli edilizi, e nel merito ha contestato che l’abuso fosse stato realizzato entro il termine del 1° ottobre 1983. Il giudizio ha riguardato in particolare la prova della data di ultimazione dell’abuso, gravante sull’istante, e la rilevanza dei successivi titoli edilizi rispetto all’abuso oggetto del condono.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità del Comune, ritenendo persistente l’interesse della ricorrente all’annullamento del diniego e all’accertamento della legittimità dell’opera: i titoli successivi possono sanare una difformità pregressa solo se questa sia stata specificamente valutata e assentita dall’amministrazione, circostanza non inequivocamente emergente dagli atti. Nel merito, ha respinto integralmente il ricorso. Il silenzio-assenso non si forma per il solo decorso del termine dalla domanda di condono, essendo necessari tutti i presupposti sostanziali, soggettivi e oggettivi della sanatoria; nella specie mancava la prova dell’avvenuto completamento dell’opera entro il termine legale. I successivi titoli edilizi non hanno assorbito l’abuso, poiché si trattava di DIA e SCIA e non risultava una specifica valutazione amministrativa dell’abuso pregresso. Di conseguenza, il diniego era un provvedimento di primo grado e non un atto di autotutela, sicché non doveva rispettarne i presupposti. L’eventuale perdita della possibilità di accedere al condono del 1994, causata dal ritardo dell’amministrazione, avrebbe potuto rilevare eventualmente sul piano della responsabilità da ritardo, ma non incideva sulla legittimità del diniego. Il difetto di istruttoria è stato escluso: il Comune aveva fondato il diniego sul confronto con la documentazione relativa a una precedente pratica edilizia, dalla quale risultava che la terrazza era stata realizzata tra il marzo e il maggio 1984 e differiva da quella rappresentata nella domanda di condono. L’istanza di variante del gennaio 1984, successiva al termine del 1° ottobre 1983, costituiva elemento decisivo contro la tesi della ricorrente; non era sufficiente che la variante fosse stata approvata dalla commissione edilizia nel giugno 1983, perché tale approvazione non provava l’effettiva realizzazione dell’intervento entro il termine. Il Collegio ha inoltre escluso che il ritardo procedimentale o l’inerzia amministrativa potessero incidere sulla validità del diniego o fondare un legittimo affidamento sulla legittimità dell’abuso. Ricorso respinto e spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 31 l. 47/1985

    eventuale termine di ultimazione delle opere entro il 1° ottobre 1983

    La sanatoria richiede che l’abuso sia stato ultimato entro il termine previsto dalla legge; la prova della data dell’abuso grava sull’istante.

  • art. 32 l. 47/1985

    È richiamato quale base della richiesta di parere alla Soprintendenza nell’ambito del procedimento di condono.

  • l. 23 dicembre 1994, n. 724

    L’eventuale preclusione alla presentazione di una domanda di sanatoria ai sensi di tale legge, causata dal ritardo dell’amministrazione, può rilevare eventualmente sul piano della responsabilità da ritardo, ma non determina l’illegittimità del diniego del precedente condono.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    La disposizione è stata invocata dalla ricorrente, ma il giudice non l’ha ritenuta utile a fondare l’annullamento del diniego.

  • art. 87, comma 4-bis c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • Il silenzio-assenso su una domanda di condono edilizio non si perfeziona per il solo decorso del termine procedimentale: occorre che risultino integrati tutti i presupposti sostanziali, soggettivi e oggettivi richiesti per la sanatoria, inclusa la tempestiva ultimazione dell’abuso.
  • Nelle domande di condono edilizio, l’onere di provare l’esistenza dei presupposti della sanatoria, e in primo luogo la data di realizzazione o ultimazione dell’abuso entro il termine legale, grava sull’istante.
  • Un titolo edilizio successivo può sanare una difformità pregressa soltanto quando l’amministrazione abbia specificamente esaminato quella difformità e abbia espresso su di essa un provvedimento di assenso; il mero rilascio di titoli successivi, anche mediante DIA o SCIA, non dimostra tale valutazione.
  • Quando non si è formato il silenzio-assenso e l’amministrazione respinge per la prima volta la domanda di condono per carenza dei presupposti sostanziali, il diniego è un provvedimento di primo grado e non un atto di autotutela; pertanto non richiede i presupposti propri dell’annullamento d’ufficio.
  • Il ritardo dell’amministrazione nella definizione di una domanda di sanatoria può eventualmente rilevare ai fini della responsabilità da ritardo, ma non rende legittimo un abuso edilizio, non determina di per sé l’illegittimità del diniego e non fonda un legittimo affidamento del proprietario sulla stabilizzazione dell’abuso.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioTitoli abilitativi ediliziTermini del procedimento e silenzio
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneOnere della prova e principio dispositivoLegittimo affidamentoDifetto di istruttoria

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