Cassazione Penale, Sentenza n. 13258/2023 del 29/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma che aveva rigettato il reclamo contro il decreto del Ministro della Giustizia del 4 maggio 2022 di sottoposizione al regime del 41-bis. Il ricorrente contestava la carenza o l'apparenza della motivazione in relazione alla perdurante operatività dell'organizzazione FAI (Federazione Anarchica Informale / FAI-FRI) e la mancanza di prove di collegamenti attuali con essa; censurava altresì la valorizzazione di determinati procedimenti (operazioni Bialystok e Sibilla) e di scritti pubblicati durante la detenzione, sostenendo che il 41-bis sarebbe stato usato per limitare l'espressione politica o punire il proselitismo anziché impedire collegamenti pericolosi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo in parte inammissibile e in parte infondato. Il collegio ha confermato che il Tribunale di Sorveglianza ha svolto un esame motivato, non meramente apparente, dei presupposti del decreto ministeriale: ha valorizzato le sentenze di merito del processo Scripta Manent che hanno accertato la partecipazione di Cospito a un'associazione eversiva e il suo ruolo apicale, i suoi scritti e interventi pubblicati durante la detenzione, la comprovata assiduità di contatti e il seguito nel mondo anarco-insurrezionalista, nonché l'assenza di segni di dissociazione. La Corte ha inoltre richiamato i limiti del sindacato in Cassazione nei procedimenti 41-bis (ammissibilità solo per violazione di legge o motivazione apparente) e ha ritenuto che gli elementi presi in considerazione dal Tribunale giustificassero ragionevolmente la sussistenza del pericolo e la misura preventiva adottata. Pertanto il regime del 41-bis è stato ritenuto legittimo e la misura confermata.
Norme richiamate
art. 41-bis Ord. pen.
Consente la sospensione, totale o parziale, dell'applicazione delle regole di trattamento per detenuti di reati gravi quando vi siano gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica e elementi che facciano ritenere la sussistenza di collegamenti con associazioni criminali, terroristche o eversive; la Corte ne ha ribadito la natura preventiva e la possibilità di applicazione su base di ragionevole probabilità di mantenimento di collegamenti.
art. 4-bis Ord. pen.
Elenca i delitti che rendono possibile l'applicazione del 41-bis (tra cui i reati di terrorismo ed eversione); la Corte ha richiamato tale riferimento per individuare i destinatari del regime differenziato.
art. 125 cod. proc. pen.
Imposta l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la Corte ha applicato il principio che la motivazione non può essere meramente apparente e che la Cassazione può sindacare la mancanza o l'apparenza della motivazione.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso in Cassazione alle violazioni di legge in questa materia; la Corte ha confermato che in sede di legittimità è sindacabile soprattutto l'inosservanza di norme e la mancanza/meramente apparente motivazione.
art. 14-ter Ord. pen.
Strumento generale di tutela giurisdizionale dei diritti del detenuto rispetto al trattamento penitenziario; richiamato come presidio residuo per controllare eventuali violazioni di diritti fondamentali derivanti dall'applicazione del 41-bis.
Legge 23 dicembre 2002, n. 279
Ha istituzionalizzato e ampliato la disciplina del 41-bis, ampliando il novero dei destinatari e disciplinando il reclamo; citata per il quadro normativo storico e la scelta legislativa di stabilizzare l'istituto.
Legge 15 luglio 2009, n. 94
Ha codificato restrizioni e limitato la discrezionalità amministrativa, riducendo l'ambito del controllo del Tribunale di Sorveglianza sul merito delle misure e rinviando al sindacato sui presupposti; la Corte ha interpretato la norma alla luce della giurisprudenza costituzionale.
Massime di principio
- Il Tribunale di Sorveglianza valuta la sussistenza dei presupposti del 41-bis e la congruità motivazionale del decreto ministeriale; la Cassazione, nel ricorso consentito, può sindacare solo violazioni di legge e la mancanza o mera apparenza della motivazione, non riesaminare in toto il materiale probatorio.
- Per applicare il 41-bis non è richiesta la certezza che il detenuto mantenga contatti: è sufficiente una ragionevole probabilità fondata su elementi concreti (ruolo nell'organizzazione, reati commessi, scritti, contatti e assenza di dissociazione).
- Scritti, interviste e comunicazioni del detenuto pubblicamente diffuse possono costituire elemento probatorio rilevante per dimostrare la capacità di mantenere influenza e collegamenti esterni e giustificare misure preventive.
- Censure basate su diversa valutazione dei fatti o sulla richiesta di rivalutazione delle prove devono essere sollevate nelle sedi di merito; in Cassazione si limita il sindacato alla legalità e alla motivazione.
- Se emergono fatti nuovi o pronunce definitive sopravvenute (es. assoluzioni in procedimenti connessi), essi devono essere presi in considerazione dal giudice di merito o con i rimedi processuali appropriati; la loro valutazione può incidere sulla misura ma non è sostitutiva del controllo limitato della Cassazione.
- Problemi di proporzionalità o di tutela della salute del detenuto rispetto alle restrizioni imposte rimangono sindacabili con strumenti giurisdizionali specifici (art. 14-ter, magistratura di sorveglianza) indipendentemente dalla disciplina 41-bis.
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