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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03534/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione, senza esaminare nel merito i motivi dedotti. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia originava dalla domanda proposta da una persona fisica per ottenere l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione di alcuni immobili siti in Città Sant'Angelo, gravati da ipoteca a garanzia di un mutuo fondiario ed oggetto di precedente esecuzione immobiliare. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione la ricorrente deduceva due motivi: violazione e falsa applicazione degli artt. 1140 e 1158 c.c. in tema di possesso e usucapione; violazione e falsa applicazione degli artt. 230 e 245 c.p.c. per la pretesa illegittima mancata ammissione dell'interrogatorio formale e della prova testimoniale, oltre a violazione degli artt. 24 e 111 Cost. La Corte di cassazione non esamina nel merito tali censure perché rileva d'ufficio che il ricorso è improcedibile: la ricorrente aveva affermato che la sentenza impugnata le era stata notificata, ma non aveva depositato la copia della relata di notificazione della sentenza, come richiesto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. La Corte esclude che l'omissione sia sanabile o superabile, osservando che la relata non risultava in atti, non era nella disponibilità della Corte tramite il controricorrente e non poteva ritenersi presente nel fascicolo d'ufficio. Viene inoltre escluso che la procedibilità potesse essere affermata sulla sola base della data di pubblicazione della sentenza, poiché la prima notificazione del ricorso era avvenuta oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione. La Corte condanna infine la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità e dà atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1140 c.c.

    richiamato come norma sulla nozione di possesso, ma la Corte non ne affronta il merito perché il ricorso è dichiarato improcedibile

  • art. 1158 c.c.

    richiamato come norma sull'usucapione, ma la Corte non ne affronta il merito perché il ricorso è dichiarato improcedibile

  • art. 230 c.p.c.

    richiamato a sostegno della censura sulla mancata ammissione dell'interrogatorio formale; non esaminato nel merito

  • art. 245 c.p.c.

    richiamato a sostegno della censura sulla mancata ammissione della prova testimoniale; non esaminato nel merito

  • art. 24 Cost.

    invocato dalla ricorrente, senza scrutinio nel merito

  • art. 111 Cost.

    invocato dalla ricorrente, senza scrutinio nel merito

  • art. 369 c.p.c.

    impone il deposito, a pena di improcedibilità, della copia della sentenza impugnata con la relativa relazione di notificazione quando la sentenza sia stata notificata

  • art. 325 c.p.c.

    richiamato per il controllo della tempestività del ricorso rispetto al termine breve, ma nel caso concreto tale verifica non ha evitato l'improcedibilità

  • art. 13 D.P.R. 115/2002

    si applica all'impugnazione improcedibile l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 348 ter c.p.c.

    citato solo in via comparativa per escludere che, nel caso concreto, vi fosse un onere di allegazione della copia notificata nel fascicolo d'ufficio

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, se la sentenza impugnata è stata notificata, il ricorrente deve depositare anche la relata di notificazione della sentenza ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.; la sua omissione comporta improcedibilità rilevabile d'ufficio.
  • L'improcedibilità del ricorso per cassazione presidia un onere processuale essenziale e non può essere sanata dalla mancata contestazione del controricorrente, né dal fatto che la copia notificata possa presumersi acquisita al fascicolo in assenza delle specifiche condizioni previste dalla legge.
  • La procedibilità del ricorso costituisce un vaglio preliminare rispetto all'ammissibilità e precede ogni esame del merito delle doglianze.
  • La mancata produzione della relata di notificazione non è superabile quando il ricorso sia stato notificato oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, perché in tal caso non è possibile verificare la tempestività sulla sola data di pubblicazione del provvedimento.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, la soccombenza determina la condanna alle spese e, nei casi previsti, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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