Cassazione Penale, Sentenza n. 10547/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione con unico motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., per violazione dell'art. 175, primo comma, c.p. e dell'art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p., per il diniego della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello abbia negato il beneficio sulla base di una prognosi sfavorevole della sua condotta futura anziche' valutare le circostanze indicate dall'art. 133 c.p.; evidenzia inoltre di non aver piu' commesso reati e di avere ottenuto dal Tribunale la sospensione condizionale della pena, subordinata al risarcimento del danno entro il termine previsto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato. Ha rilevato la contraddittorieta' tra la pronuncia del Tribunale che aveva concesso la sospensione condizionale della pena (implicante una prognosi favorevole ex art. 133 c.p.) e il diniego, da parte della Corte d'appello, del beneficio della non menzione fondato su una prognosi opposta. La Corte ha quindi applicato il principio secondo cui, quando la richiesta di non menzione e' stata immotivatamente respinta in appello e la statuizione non richiede accertamenti di fatto ulteriori, la Corte di Cassazione puo' disporre direttamente il beneficio senza rinvio. Conseguentemente la sentenza impugnata e' annullata senza rinvio limitatamente al diniego della non menzione e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e' stata riconosciuta.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
norma processuale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; qui usata per inquadrare il motivo dedotto dal ricorrente
art. 175, primo comma, cod. pen.
disciplina la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e richiede, per la concessione, la valutazione delle circostanze di cui all'art. 133 c.p.
art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
riferimento processuale collegato all'impugnazione e alla materia decisionale in appello; nel testo e' richiamata in relazione al vizio denunciato sul diniego della non menzione
art. 133, cod. pen.
elenca le circostanze che il giudice deve valutare ai fini della pena e della prognosi sulla futura condotta dell'imputato; ai fini della non menzione la valutazione deve tenerne conto
art. 635, ultimo comma, cod. pen.
prevede la sospensione condizionale della pena e le condizioni correlate; nel caso ha imposto il risarcimento del danno come condizione, elemento usato per desumere una prognosi favorevole
art. 164, primo comma, cod. pen.
richiamato nella motivazione come norma collegata alla valutazione delle circostanze dell'art. 133 ai fini della sospensione condizionale e della prognosi sulla futura condotta
Massime di principio
- La concessione della sospensione condizionale della pena da parte del giudice di primo grado costituise indicazione di una prognosi favorevole e puo' sostenere la richiesta di non menzione nel casellario
- Se la Corte d'appello nega la non menzione basandosi su una prognosi contraria rispetto a quella gia' formulata dal giudice di primo grado, tale diniego puo' essere considerato contraddittorio e viziato
- La Corte di Cassazione, quando la decisione impugnata ha rigettato immotivatamente la richiesta di non menzione e non sono necessari nuovi accertamenti di fatto, puo' riconoscere direttamente il beneficio senza rinviare il processo
- La valutazione per la non menzione deve essere ancorata alle circostanze di cui all'art. 133 c.p.; motivazioni generiche su una prognosi sfavorevole non sostituiscono la necessaria disamina di quelle circostanze
- In casi analoghi e' opportuno documentare e sottolineare eventuali provvedimenti favorevoli del giudice di merito (es. sospensione condizionale) e l'assenza di recidive per rafforzare la richiesta di non menzione
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