Cassazione Civile, Sentenza n. 1166/2022 del 17/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Catania, all'epoca membro del CdA e Presidente del Comitato Controllo e Rischi di Telecom Italia, ha chiesto alle coassicuratrici (AIG 60% e Zurich 40%) l'indennizzo delle spese legali sostenute per tre procedimenti (procedimento CONSOB per presunta divulgazione di informazioni privilegiate ex art. 187-bis d.lgs. 58/1998; ricorso al TAR Lazio contro delibera CONSOB; procedimento penale a Roma). Le compagnie hanno contestato la copertura ritenendo che gli illeciti non fossero posti in essere "per conto o nell'interesse" della contraente (Telecom) e quindi fuori dalla garanzia; hanno inoltre prospettato eccezioni procedurali (prescrizione, mancata preventiva approvazione e termini dell'art. 1915 c.c.). In primo grado il Tribunale di Milano respinse la domanda; la Corte d'Appello confermò, ritenendo che la clausola R delimitasse la copertura agli illeciti commessi nell'esercizio delle funzioni e nell'interesse della società e che, sulla base della trascrizione dell'intervista e delle risultanze, l'assicurato avesse agito per interessi personali o comunque non nell'esercizio delle funzioni societarie. Catania ha impugnato la sentenza di appello con ricorso per cassazione, contestando fra l'altro la natura del contratto (per adesione), l'interpretazione della clausola R e l'omesso esame di documenti (transazioni).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi proposti dal ricorrente: il giudice di merito non ha erroneamente escluso la natura contrattuale negoziata della polizza (sul ricorrente incombeva l'onere di provare la predisposizione unilaterale), l'interpretazione della clausola R come limite della copertura agli illeciti commessi "per conto o nell'interesse" della società è plausibile e non censurabile in sede di legittimità, e le censure sul mancato esame di prove o sulla motivazione non hanno raggiunto la soglia di rilevanza per la cassazione. Conseguentemente il ricorso viene respinto, il ricorrente condannato alle spese e resta confermata l'esclusione dell'indennizzo da parte delle compagnie.
Norme richiamate
d.lgs. 58/1998, art. 187-bis, comma 1, lett. b)
art. 187-bis, comma 1, lettera b), del d.lgs. 58/1998
Norma richiamata quale titolo dell'accusa CONSOB (divulgazione di informazioni privilegiate). La Corte non è entrata nel merito penale ma ha riconosciuto che il fatto contestato rientrava fra i comportamenti di cui all'accusa; la rilevanza ai fini assicurativi è valutata in relazione al requisito che l'illecito sia stato compiuto per conto o nell'interesse della società.
codice civile, art. 1915
Richiamato dalle assicuratrici come possibile onere formale relativo a comunicazioni/assenso; la Corte territoriale ha valutato la questione procedurale ma ha ritenuto prevalenti gli accertamenti sull'oggetto concreto della copertura.
codice civile, art. 1341
Invocato dal ricorrente per sostenere che clausole limitative della responsabilità dovessero essere specificamente approvate per iscritto; la Corte ha ritenuto che non fosse provata la natura di condizioni predisposte unilateralmente dalla polizza (contratto non qualificato come per adesione), perciò il requisito della specifica approvazione non è stato ritenuto applicabile.
d.lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni), artt. 166, 185, 187
artt. 166, 185 e 187 del d.lgs. 209/2005
Richiamati dal ricorrente (trasparenza, informativa, marcatura/segno delle clausole); la Corte ha osservato che alcune questioni dedotte sotto questo profilo non erano state sviluppate in appello nei termini richiesti per essere valutate in cassazione e, in ogni caso, non ha ritenuto provata la violazione degli obblighi di informazione tali da influire sull'efficacia delle clausole contestate.
codice civile, artt. 2697 e 2729
Rinviano alla ripartizione dell'onere della prova e alle regole sulle presunzioni. La Corte ha confermato che gravava sul ricorrente l'onere di provare che la polizza fosse predisposta unilateralmente (per poter invocare la disciplina delle clausole vessatorie) e che le presunzioni dedotte dalla Corte territoriale erano plausibili, motivate e non viziavano la decisione.
codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.
Fondamento delle censure in cassazione (vizio di diritto per errata applicazione/interpretazione e omesso esame di fatto decisivo). La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili o infondati perché, rispettivamente, attinenti a valutazioni ermeneutiche e di fatto rimessi al giudice di merito e non raggiungenti la soglia di anomalie di motivazione o omessi elementi decisivi.
codice civile, artt. 1321, 1888, 1917, 1362, 1363
artt. 1321, 1888, 1917, 1362 e 1363 c.c.
Richiamati dal ricorrente per sostenere che la clausola R limitasse la responsabilità (e non definisse l'oggetto), richiedendo un'interpretazione favorevole all'assicurato; la Corte ha stabilito che l'interpretazione adottata dal giudice di merito (che considera la clausola R come definitoria dell'oggetto della copertura e plausibilmente limitativa) è una delle interpretazioni ragionevoli e quindi non censurabile in cassazione.
codice civile, artt. 1367 e 1370
Richiamati in relazione ai criteri interpretativi del contratto e al principio della buona fede; la Corte ha osservato che il ricorrente non ha indicato in concreto i canoni violati né dimostrato che la motivazione del giudice di merito fosse contraddittoria o priva.
codice civile, art. 1891
Riguarda l'assicurazione stipulata per conto di chi spetta. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'assicurazione per conto altrui è una varianza del contratto a favore di terzo: l'interesse rilevante è duplice (posizione dell'assicurato-terzo e della contraente) e la copertura richiede che l'illecito sia connesso alle funzioni/ruolo e all'interesse della contraente.
regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006, artt. 5 e 31
art. 5 e 31 del regolamento ISVAP del 16 ottobre 2006 n. 5
Richiamati dal ricorrente per profili di trasparenza e chiarezza contrattuale; la Corte ha ritenuto che tali questioni non fossero state adeguatamente svolte in appello e comunque non decisivi rispetto alla prova della predisposizione unilaterale della polizza.
codice di procedura civile, artt. 115, 116, 348-ter
artt. 115 e 116 c.p.c.; art. 348-ter c.p.c.
Art. 115/116 c.p.c. invocati per contestare la valutazione della prova e il criterio di apprezzamento; la Corte ha rigettato la censura perché non ha dimostrato violazione normativa concreta. Art. 348-ter segnalato come limite alla reinvocazione di motivi di fatto in cassazione quando le questioni di fatto sono conformi tra primo e secondo grado.
codice civile, artt. 1411 e ss.; art. 1904
art. 1411 e ss.; art. 1904 c.c.
Riferimenti richiamati dalla Corte nella spiegazione della natura dell'assicurazione per conto altrui e del duplice profilo dell'interesse (del terzo assicurato e dello stipulante/contraente).
Massime di principio
- In controversie assicurative D&O la prova della natura del contratto (per adesione vs. negoziato) grava sull'assicurato che ne invoca l'inefficacia di clausole limitative: occorre produrre elementi precisi e tempestivi che dimostrino la predisposizione unilaterale.
- Una clausola che limita la garanzia ai fatti commessi "per conto o nell'interesse" della società è interpretata restrittivamente: la copertura è riconosciuta, di norma, solo per illeciti connessi all'esercizio delle funzioni e finalizzati a tutelare l'interesse della contraente.
- Quando l'interpretazione di una clausola contrattuale è oggetto di più letture plausibili, la scelta del giudice di merito rientra nella sua discrezionalità e non è facilmente ribaltabile in cassazione salvo vizi motivazionali gravi.
- Accordi di transazione e comportamenti successivi (es. rinuncia della società a costituirsi parte civile dopo transazione) possono essere considerati dal giudice per valutare il comportamento dell'assicurato, senza che ciò implichi automaticamente valore confessorio.
- Questioni procedurali o di trasparenza contrattuale (informativa, marcatura clausole) devono essere dedotte e provate già in sede di merito o d'appello: soluzioni nuove sviluppate solo in cassazione sono inammissibili.
- Per chi stipula un'assicurazione "per conto di chi spetta" è necessario valutare separatamente l'interesse del contraente e quello del terzo-assicurato: entrambe le dimensioni possono incidere sulla validità e operatività della copertura.
- Per evitare dispute future è opportuno ottenere, documentare e conservare le comunicazioni/assensi previsti dalla polizza (es. preventiva comunicazione alle compagnie), nonché richiedere, se possibile, approvazione scritta per clausole limitative quando applicabile.
- In sede probatoria, deduzioni tardive sulla natura del contratto o su elementi essenziali della polizza rischiano di essere dichiarate inammissibili: agire tempestivamente nella produzione di prove e deduzioni è cruciale.
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