Ordinanza n. 1082/2026 - Torino, Sezione 3
Istanza ex art. 114 comma 6 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: persistente inottemperanza all'ordine di esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino - sezione lavoro n. 1682/2022
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione debitrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, dopo avere ottenuto una sentenza del TAR che ordinava al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Torino - sezione lavoro n. 1682/2022, ha lamentato il persistente inadempimento dell'amministrazione. Il TAR aveva già individuato quale commissario ad acta il direttore generale del competente settore ministeriale, con facoltà di delega, e aveva successivamente richiesto all'amministrazione una relazione sullo stato dell'esecuzione ai sensi dell'art. 114, comma 6, c.p.a.
La decisione
Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato l'intervenuto pagamento dovuto in esecuzione della sentenza presupposta; la ricorrente ha dato atto del pagamento. Il TAR ha quindi ritenuto completato il procedimento di ottemperanza e ha dichiarato il non luogo a provvedere. Non è stata adottata alcuna pronuncia sulle spese, in ragione della natura meramente incidentale e non autonoma della fase e della qualità del commissario ad acta quale ausiliario del giudice, non parte del giudizio.
Norme richiamate
art. 114, comma 6, c.p.a.
Consente, nell'ambito del giudizio di ottemperanza, l'adozione di iniziative istruttorie e di verifica sull'esecuzione, tra cui la richiesta all'amministrazione di una relazione sullo stato dell'adempimento.
Massime di principio
- Quando, nel corso della fase di ottemperanza, l'amministrazione dimostra di avere integralmente eseguito il comando giudiziale e il beneficiario ne dà atto, il giudice dichiara il non luogo a provvedere per il completamento dell'esecuzione.
- La fase incidentale attivata ai sensi dell'art. 114, comma 6, c.p.a. non dà luogo a una pronuncia sulle spese quando l'adempimento sopravvenuto rende esaurito il procedimento e la fase conserva natura meramente incidentale e non autonoma.
- Il commissario ad acta è un ausiliario del giudice e non una parte processuale; tale qualificazione esclude che gli siano imputate spese di lite.
Come è indicizzato
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