Cassazione Penale, Sentenza n. 38507/2025 del 27/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Schillaci era stato rinviato a giudizio per evasione (allontanamento non autorizzato dalla detenzione domiciliare) in relazione ai giorni 15 e 19 maggio 2017. In primo grado fu dichiarato colpevole; la Corte d'appello assolvette per il fatto del 19 maggio 2017 e confermò la condanna per il 15 maggio. Il difensore impugnò sostenendo che la Corte d'appello aveva errato nel negare la causa di non punibilita' prevista dall'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto): in primo luogo la Corte aveva motivato negando 131-bis sulla base dell'abitudinarieta', ma gli illeciti contestati erano solo due e per uno era intervenuta l'assoluzione, dunque la abitudinarieta' non poteva ritenersi sussistente. La Cassazione (Sesta Sezione) annullò con rinvio la prima sentenza per vizio motivazionale su quel punto. In sede di rinvio la Corte d'appello di Torino, invece, negò nuovamente la causa di non punibilita' ma per ragioni diverse: ritenne la condotta di rilevante gravita' in considerazione delle concrete circostanze (permessi giornalieri largamente concessi, mancata spiegazione della durata e motivo dell'allontanamento, mancato rientro alle 17:30 al momento del controllo, prossimita' di provvedimento di revoca dei benefici) che dimostravano indifferenza al regime detentivo. Il difensore ricorse nuovamente per cassazione, ma la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del difensore perche' manifestamente infondato. Ha ritenuto legittimo che, in sede di rinvio, la Corte d'appello abbia fondato la decisione su elementi diversi rispetto a quelli censurati dalla Cassazione purche' non si ripetano gli stessi argomenti gia' ritenuti carenti; ha inoltre confermato che la negazione della causa di non punibilita' ex art. 131-bis c.p. puo' fondarsi sulla gravita' delle modalita' della condotta valutate ai sensi dell'art. 133 c.p., e che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non determina automaticamente l'applicazione dell'art. 131-bis, dato il diverso profilo di valutazione (oggettivo vs soggettivo). Conseguentemente il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 81, comma secondo, cod. pen.
Riferimento alla nozione di reato continuato, valutata in relazione alle plurime azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso nel quadro dell'accusa di evasione
art. 385 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di evasione; motivo per cui l'imputato era stato rinviato a giudizio
art. 47-ter, comma 8, legge 26 luglio 1975, n. 354
Regolamenta la detenzione domiciliare e le autorizzazioni agli allontanamenti, rilevante per valutare la violazione delle prescrizioni e le modalita' dell'allontanamento
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto: la Corte ha valutato i presupposti alternativi (non abitualita' del comportamento oppure particolare tenuita' in relazione alle modalita' e all'esiguita' del danno/pericolo) e ha ritenuto che il requisito della particolare tenuita' mancasse a causa della gravita' delle modalita' di condotta
art. 133 cod. pen.
Criteri per valutare il carattere dell'offesa (modalita' della condotta, entita' del danno o del pericolo, ecc.): la Corte d'appello ha richiamato tali criteri per escludere la particolare tenuita'
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna per spese e possibili somme a favore della cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato; applicata per l'ammenda di euro 3.000
Giurisprudenza: Sezioni Unite, Tushaj, Sez. U. n. 13681 del 25/02/2016
Principio richiamato nella vicenda: ai fini dell'ostativita' alla causa di non punibilita' per particolare tenuita', il comportamento e' abituale quando l'autore abbia commesso almeno due illeciti oltre quello preso in esame (quindi non sufficiente la sola reiterazione di due atti se uno e' stato assolto)
Massime di principio
- La causa di non punibilita' ex art. 131-bis c.p. richiede il contemporaneo verificarsi dei presupposti indicati; la mancanza anche di un solo requisito e' sufficiente per escludere la sua applicazione.
- Ai fini di 131-bis la 'abitudinarieta'' e' configurabile solo se l'autore ha commesso almeno due altri illeciti oltre a quello in esame; se il computo degli illeciti rilevanti risulta ridotto (es. per assenza o assoluzione di alcuni fatti) non si puo' fondare su tale presupposto l'esclusione della non punibilita'.
- Il giudice del rinvio ha autonomia per ricostruire il fatto e fondare la decisione su elementi diversi da quelli censurati dalla Cassazione, purche' non riutilizzi argomentazioni gia' ritenute illogiche o carenti dalla Corte di legittimita'.
- La valutazione della particolare tenuita' puo' basarsi sulle modalita' della condotta e sulla entita' del danno/pericolo ai sensi dell'art. 133 c.p.; circostanze come permessi ampi, mancata collaborazione/assenza di spiegazioni, e comportamento indicativo di indifferenza al regime detentivo possono sufficiente a escludere la tenuita'.
- Il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche non implica automaticamente l'applicabilita' dell'art. 131-bis: gli attenuanti guardano prevalentemente ai profili soggettivi dell'autore, mentre 131-bis valuta parametri di natura oggettiva.
- I ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare sanzioni economiche a carico del ricorrente; e' quindi importante circostanziare adeguatamente il motivo in cassazione, soprattutto dopo un precedente annullamento con rinvio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38427/2025 del 27/11/2025
- Sentenza penale · 27 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38444/2025 del 27/11/2025
- Sentenza penale · 27 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38429/2025 del 27/11/2025
- Sentenza penale · 27 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38431/2025 del 27/11/2025
- Sentenza penale · 27 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38434/2025 del 27/11/2025
- Sentenza penale · 27 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38435/2025 del 27/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →