Cassazione Civile, Ordinanza n. 18166/2024 del 02/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della relativa accettazione da parte della controricorrente, dichiarando l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Ha inoltre compensato le spese e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché tale previsione opera solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi contro un'ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia che aveva accolto solo parzialmente l'opposizione allo stato passivo, con riferimento a crediti insinuati in forza di contratti di leasing e di factoring. Nel corso del giudizio di legittimità, il fallimento ha poi rinunciato agli atti perché intervenuto un accordo transattivo con la controparte, la quale ha accettato la rinuncia.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio.
art. 391, comma 4, c.p.c.
L'accettazione della rinuncia esclude la condanna del rinunciante alle spese, secondo il richiamo operato dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica nei casi di rinuncia al ricorso, essendo previsto solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro di riferimento per il contributo unificato base rispetto al quale si calcola l'eventuale ulteriore importo.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Ha introdotto la previsione dell'ulteriore importo di contributo unificato richiamata dalla Corte.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In presenza di rinuncia accettata, la regolazione delle spese può essere disposta in compensazione secondo la volontà concorde delle parti e non opera la condanna del rinunciante nei termini ordinari richiamati dalla Corte.
- L'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere applicato analogicamente ai casi diversi da quelli espressamente previsti, tra cui non rientra la rinuncia all'impugnazione.
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