Ordinanza n. 872/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) del decreto del Dirigente dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia dell’8.10.2025 prot. 49799 con il quale è stata disposta la rideterminazione del punteggio della ricorrente con la conseguente rettifica in parte qua della graduatoria di merito integrata della classe di concorso ADMM “Sostegno nella scuola secondaria di I grado” per la Regione Sicilia di cui al D.D.G. n. 2575 del 23.12.2023; 2) della graduatoria di merito della classe di concorso ADMM “Sostegno nella scuola secondaria di I grado” per la Regione Sicilia di cui al D.D.G. n. 2575 del 23.12.2023, come rettificata dal decreto sub 1) impugnato, nella parte in cui la ricorrente non risultano più collocata tra i posti vincitori e sono stati decurtati punti 12.50; 3) degli sconosciuti atti di rettifica del punteggio originariamente assegnato alla ricorrente; 4) del Decreto ministeriale n. 205 del 26.10.2023 e della relativa Tabella B allegata, recante la Tabella di valutazione titoli, nella parte in cui, al punto B.4.1, dovesse essere interpretata nel senso di escludere l’attribuzione dei 12,50 punti ivi previsti per il superamento di un precedente concorso ordinario sempre su posto di sostegno; 5) di ogni altro atto di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, comunque pregiudizievole per la ricorrente, ivi compresi gli sconosciuti verbali e provvedimenti relativi alla rettifica del punteggio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rideterminazione del punteggio e conseguente rettifica della graduatoria di merito per la classe di concorso ADMM, con esclusione della ricorrente dai posti vincitori e dall'elenco degli idonei
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia che ha rideterminato il punteggio precedentemente attribuitole dalla commissione giudicatrice, con decurtazione di 12,50 punti, determinando la sua esclusione dalla posizione utile della graduatoria di merito relativa alla classe di concorso ADMM e la conseguente risoluzione dei contratti derivati dalla precedente collocazione. Ha inoltre impugnato la graduatoria rettificata, gli atti non conosciuti di rettifica, il decreto ministeriale n. 205 del 26 ottobre 2023 e la Tabella B allegata, nella parte in cui il punto B.4.1 fosse interpretato nel senso di escludere l'attribuzione di 12,50 punti per il superamento di un precedente concorso ordinario per il medesimo grado scolastico, sebbene relativo ad altra classe di concorso. La censura cautelare principale riguarda la violazione del riparto di competenze previsto dalla lex specialis concorsuale, per essersi l'Ufficio Scolastico Regionale sostituito alla commissione giudicatrice nella rideterminazione dei punteggi.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione e competenza, anche perché il ricorso investe direttamente il decreto ministeriale n. 205 del 26 ottobre 2023 e la relativa Tabella B. In sede cautelare ha ravvisato il fumus boni iuris, considerando che l'Ufficio Scolastico Regionale, nel rideterminare il punteggio, risulta essersi sostituito alla commissione giudicatrice, in possibile violazione del riparto di competenze stabilito dalla lex specialis concorsuale. Ha ravvisato anche il periculum in mora, derivante dall'esclusione dalla graduatoria dei vincitori e dall'elenco degli idonei nonché dalla risoluzione dei contratti conseguente alla rettifica. Ha quindi accolto la domanda cautelare disponendo il reinserimento della ricorrente nella graduatoria nella posizione precedentemente occupata, utile ai fini delle nomine in ruolo. Poiché il ricorso era stato notificato soltanto a due controinteressati, ha disposto l'integrazione del contraddittorio e autorizzato la notificazione per pubblici proclami, prescrivendo i relativi adempimenti a carico della ricorrente e del Ministero. La trattazione del merito è stata fissata all'udienza pubblica del 23 settembre 2026; le spese della fase cautelare sono state riservate al definitivo.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base di tale disposizione il TAR ha valutato il fumus boni iuris e il periculum in mora e ha accolto l'istanza cautelare.
art. 8, comma 5, decreto dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023
È richiamato quale fonte del procedimento di attribuzione e verifica dei punteggi e del riparto di competenze relativo alla valutazione concorsuale.
decreto ministeriale n. 205 del 26 ottobre 2023, Tabella B, punto B.4.1
È impugnato nella parte in cui potrebbe essere interpretato come ostativo all'attribuzione di 12,50 punti per il superamento di un precedente concorso ordinario per il medesimo grado di scuola, ma per altra classe di concorso; la questione interpretativa non è stata definitivamente decisa in sede cautelare.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sostituzione dell'ufficio amministrativo alla commissione giudicatrice nella rideterminazione del punteggio concorsuale può integrare fumus boni iuris quando la lex specialis riserva alla commissione la competenza sulla valutazione dei titoli e dei punteggi.
- Quando la rettifica del punteggio determina l'esclusione del candidato dalla graduatoria dei vincitori o degli idonei e comporta la risoluzione dei contratti già derivati dalla precedente posizione, sussiste un pregiudizio grave e irreparabile rilevante ai fini della tutela cautelare.
- Il giudice amministrativo può disporre cautelarmente il reinserimento del candidato nella posizione precedentemente occupata, utile ai fini delle nomine, quando risultino presenti fumus boni iuris e periculum in mora.
- Se il ricorso è notificato soltanto ad alcuni controinteressati in una controversia concorsuale, il giudice può ordinare l'integrazione del contraddittorio e autorizzare la notificazione per pubblici proclami, subordinando la prosecuzione del giudizio all'esecuzione degli adempimenti prescritti.
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