Cassazione Civile, Ordinanza n. 34830/2024 del 29/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un atto di recupero emesso per l'indebito utilizzo in compensazione orizzontale, tramite modelli F24, di un credito IVA. L'Amministrazione sosteneva che la società avesse compensato sette F24 prima della scadenza del termine dilatorio previsto dall'art. 17 d.lgs. 241/1997, con conseguente recupero degli interessi e irrogazione della sanzione del 30% ex art. 13 d.lgs. 471/1997. In primo grado il ricorso della società era stato accolto; in appello era stata riconosciuta la debenza della sanzione ma in misura agevolata, ritenendo applicabile la definizione agevolata di cui agli artt. 16, comma 3, e 17, comma 2, d.lgs. 472/1997. L'Agenzia ha ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 16, comma 3, e 17 d.lgs. 472/1997 e dell'art. 51 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la definizione agevolata non fosse applicabile perché la condotta era sostanzialmente equiparabile a omesso o ritardato versamento, anche quando il credito fosse esistente ma utilizzato in violazione delle modalità e dei termini di legge. La società, nel controricorso, ha replicato che per i fatti del 2009-2010 non esistesse una disciplina specifica e che la norma introdotta nel 2015 non potesse applicarsi retroattivamente.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che l'utilizzo anticipato o in violazione dei presupposti del credito IVA in compensazione integra una fattispecie assimilabile all'omesso o ritardato versamento del tributo, sicché non è ammessa la definizione agevolata delle sole sanzioni ai sensi dell'art. 17, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. 472/1997. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della società. Le spese di merito sono state compensate, mentre quelle di legittimità sono state poste a carico della società soccombente.
Norme richiamate
art. 17 d.lgs. 241/1997
termine dilatorio previsto
L'utilizzo del credito in compensazione prima della scadenza del termine o in violazione delle modalità consentite integra una condotta vietata e rilevante ai fini sanzionatori.
art. 1, commi 421, 422 e 423, L. 311/2004
Costituisce la base normativa dell'atto di recupero del credito indebitamente utilizzato in compensazione.
art. 13 d.lgs. 471/1997
sanzione... pari al 30% degli importi indebitamente compensati
La violazione dell'obbligo di pagamento alle scadenze previste o l'uso illegittimo della compensazione è sanzionata nella misura del 30%.
art. 16, comma 3, d.lgs. 472/1997
La riduzione ad un terzo delle sanzioni non si applica quando la violazione è equiparabile all'omesso o ritardato versamento dell'imposta.
art. 17, comma 2, d.lgs. 472/1997
Richiamato dalla contribuente per sostenere la definizione agevolata della sanzione, ma ritenuto inapplicabile nel caso di omesso o ritardato versamento.
art. 17, comma 3, d.lgs. 472/1997
L'inciso esclude la definizione agevolata delle sole sanzioni quando il contribuente abbia omesso o ritardato il versamento dell'imposta.
art. 25, comma 2, d.lgs. 241/1997
Il superamento del limite annuo di compensazione del credito d'imposta realizza un mancato versamento del tributo alle scadenze previste.
art. 3 d.lgs. 472/1997
Invocato dalla contribuente sul piano della legalità temporale, ma la Corte esclude che l'intervento del 2015 abbia introdotto una nuova fattispecie retroattiva.
art. 10-ter L. 212/2000
Richiamato in relazione ai principi di riscossione dell'imposta dovuta alle scadenze previste.
art. 97 Cost.
Utilizzato per affermare la compatibilità della soluzione con i principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.
art. 3 Cost.
Richiamato per sostenere la ragionevolezza della disciplina sanzionatoria applicata.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Ha consentito alla Corte di decidere nel merito una volta cassata la sentenza di appello, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 51 d.lgs. 546/1992
Richiamato nel motivo di ricorso, ma non centrale rispetto alla ratio decidendi accolta dalla Corte.
Massime di principio
- L'utilizzo di un credito d'imposta in compensazione oltre i limiti o in violazione dei presupposti e delle modalità di legge è giuridicamente assimilabile all'omesso o ritardato versamento del tributo alle scadenze previste.
- In tali ipotesi non è applicabile la definizione agevolata delle sole sanzioni prevista dall'art. 17 d.lgs. 472/1997, poiché il divieto opera 'in ogni caso' per le violazioni sostanzialmente equivalenti a omesso o ritardato pagamento.
- La sopravvenuta introduzione di una norma espressa sulla sanzione per l'uso irregolare del credito IVA non implica, di per sé, l'esistenza di un'incertezza normativa pregressa né comporta retroattività della disciplina se la violazione era già vietata secondo il sistema previgente.
- Ai fini della tutela dell'Erario, il mancato rispetto delle scadenze di versamento tramite compensazione indebita incide sulla regolare riscossione dell'imposta e giustifica la sanzione prevista per il mancato pagamento.
- Quando la causa sia decisa in cassazione senza necessità di nuovi accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34794/2024 del 29/12/2024
- ordinanza_civile · 29 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34796/2024 del 29/12/2024
- ordinanza_civile · 29 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34798/2024 del 29/12/2024
- ordinanza_civile · 29 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34800/2024 del 29/12/2024
- ordinanza_civile · 29 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34801/2024 del 29/12/2024
- ordinanza_civile · 29 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34803/2024 del 29/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →