Sentenza n. 8255/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) del provvedimento del GSE del 19 novembre 2019, prot. n. GSE/P20190070924, con il quale il Gestore ha comunicato, con riferimento a 16 richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici (c.d. RVC), “la decadenza dal diritto all'ottenimento degli incentivi derivanti dal meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica, nonché il recupero di quanto già erogato”, nella parte in cui dispone la decadenza dal diritto agli incentivi anche in riferimento alla RVC n. 0050816065213R664; 2) della nota di avvio del procedimento prot. n. GSE/P20180048636 del 6 giugno 2018; 3) nonché di qualsiasi atto antecedente, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto; nonché per sentire accertare la nullità o comunque per ottenere l'annullamento 4) dei “chiarimenti operativi” resi dal GSE e pubblicati sul suo sito internet il 17 marzo 2017; 5) della FAQ “Chiarimenti sulle schede standard 3T, 5T, 6T, 7T, 20T”, pubblicati anch'essi sul sito del GSE il 20 marzo 2017; ove necessario, per 6) dichiarare che le istruttorie delle RVC presentate da Meral e oggetto di controllo siano riunite dal GSE e quindi ordinare al medesimo di esaminare congiuntamente i progetti di efficientamento ivi contemplati. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MERAL S.P.A. l’8/7/2020: del provvedimento del GSE del 17 marzo 2020, prot. n. GSE/P20200010806 con il quale il Gestore ha richiesto la restituzione “di n. 2.022 TEE (1.737 di Tipo II, 285 di Tipo II), indebitamente percepiti nel periodo 2013 – 2018, per un importo complessivo pari a euro 361.118,66” anche in riferimento alla RVC n. 0050816065213R664; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MERAL S.P.A. il 2/12/2020: al fine di ottenere (anche) ai sensi dell'art. 42, comma 3, d.lgs. 3 marzo 2011 n. 28, come modificato dall' art. 56, comma 7, lettere a), a-bis), b) e c) D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, l'annullamento: 1) del provvedimento del GSE del 19 novembre 2019, prot. n. GSE/P20190070924, con il quale il Gestore ha comunicato, con riferimento a 16 richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici (c.d. RVC), “la decadenza dal diritto all'ottenimento degli incentivi derivanti dal meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica, nonché il recupero di quanto già erogato”, nella parte in cui dispone la decadenza dal diritto agli incentivi anche in riferimento alla RVC n. 0050816065213R664; 2) della nota di avvio del procedimento prot. n. GSE/P20180048636 del 6 giugno 2018; 3) del provvedimento del GSE del 17 marzo 2020, prot. n. GSE/P20200010806, con il quale il Gestore ha richiesto la restituzione “di n. 2.022 TEE (1.737 di Tipo II, 285 di Tipo II), indebitamente percepiti nel periodo 2013 – 2018, per un importo complessivo pari a euro 361.118,66” anche in riferimento alla RVC n. 0050816065213R664, impugnato con motivi aggiunti del 30 giugno 2020; 4) nonché di qualsiasi atto antecedente, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto; nonché per sentire accertare la nullità o comunque per ottenere l'annullamento 5) dei “chiarimenti operativi” resi dal GSE e pubblicati sul suo sito internet il 17 marzo 2017; 6) della FAQ “Chiarimenti sulle schede standard 3T, 5T, 6T, 7T, 20T”, pubblicati anch'essi sul sito del GSE il 20 marzo 2017 e ove necessario, 7) disporre che le istruttorie delle RVC presentate da Meral e oggetto di controllo siano riunite dal GSE e quindi ordinare al medesimo di esaminare congiuntamente i progetti di efficientamento ivi contemplati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti del GSE recanti la decadenza dagli incentivi per Titoli di Efficienza Energetica e il recupero di 2.022 TEE, nonché i chiarimenti operativi e la FAQ pubblicati dal GSE nel marzo 2017
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento del GSE del 19 novembre 2019, nella parte relativa a una specifica richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici, con cui era stata dichiarata la decadenza dal diritto agli incentivi derivanti dal meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica e disposto il recupero di quanto già erogato. Ha inoltre impugnato la nota di avvio del procedimento, i chiarimenti operativi e la FAQ pubblicati dal GSE nel marzo 2017, nonché, con motivi aggiunti, il successivo provvedimento del 17 marzo 2020 con cui il GSE aveva richiesto la restituzione di 2.022 TEE, per un importo complessivo di euro 361.118,66. La ricorrente aveva altresì chiesto, ove necessario, la riunione delle istruttorie relative alle diverse RVC e l'esame congiunto dei progetti di efficientamento. Dal testo della sentenza non risultano esposti o esaminati specifici motivi di illegittimità, poiché il giudizio è stato definito a seguito della rinuncia.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso e ai motivi aggiunti, ritualmente notificata ai sensi dell'art. 84, comma 3, c.p.a. La rinuncia è intervenuta dopo che il GSE, nell'ambito dell'istanza di riesame prevista dall'art. 56, comma 8, d.l. 76/2020, ha adottato un successivo provvedimento sostitutivo in toto dell'atto impugnato con il ricorso introduttivo. Tale sopravvenienza ha eliminato l'interesse della società alla definizione della controversia. Il Collegio ha quindi dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, senza esaminare il merito delle censure. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione delle sopravvenienze che hanno determinato la rinuncia.
Norme richiamate
art. 84, comma 3, c.p.a.
atto ritualmente notificato ai sensi dell’art. 84, comma 3, c.p.a.
La rinuncia al ricorso è stata formalizzata e notificata secondo la disposizione processuale richiamata, consentendo al giudice di prenderne atto e dichiarare l'estinzione del giudizio.
art. 56, comma 8, d.l. 76/2020
istanza di riesame ex art. 56, co. 8, d.l. 76/2020
Il successivo provvedimento adottato dal GSE in sede di riesame ha sostituito integralmente il provvedimento originariamente impugnato, determinando il venir meno dell'interesse alla decisione.
art. 42, comma 3, d.lgs. 28/2011
anche ai sensi dell'art. 42, comma 3, d.lgs. 3 marzo 2011 n. 28
La disposizione è richiamata nell'oggetto dei motivi aggiunti, ma la sentenza non ne offre un'interpretazione né la applica ai fini della decisione.
art. 56, comma 7, d.l. 76/2020
come modificato dall' art. 56, comma 7, lettere a), a-bis), b) e c) D.L. 16 luglio 2020, n. 76
La disposizione è richiamata nell'atto introduttivo dei motivi aggiunti, senza essere oggetto di esame nel merito.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.
Norma richiamata nella sentenza in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non ne esplicita ulteriormente l'incidenza sulla decisione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso ritualmente notificata consente al giudice amministrativo di dichiarare estinto il giudizio, senza procedere all'esame delle censure dedotte.
- Quando l'amministrazione adotta, in sede di riesame, un provvedimento che sostituisce integralmente quello impugnato, viene meno l'interesse alla definizione del giudizio avente a oggetto l'atto sostituito.
- La sopravvenienza di un provvedimento sostitutivo può costituire giusto motivo per compensare le spese di lite, qualora abbia determinato la rinuncia al giudizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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