Ordinanza n. 78/2026 - Venezia, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia -degli avvisi di intimazione di pagamento n. 122 2025 90092198 37/000 e n. 122 2025 90092197 36/000; e, in via subordinata, per l’accertamento e la declaratoria dell'esatto importo eventualmente dovuto da ciascun ricorrente in proporzione alla propria quota ereditaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: avvisi di intimazione di pagamento relativi a somme richieste per prelievo supplementare lattiero
Esito
Favorevole al ricorrente (eredi destinatari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato due avvisi di intimazione di pagamento, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare dell'efficacia e, in subordine, l'accertamento dell'esatto importo eventualmente dovuto da ciascuno in proporzione alla rispettiva quota ereditaria. Le doglianze riguardano la pretesa azionata mediante le intimazioni, la posizione ereditaria dei ricorrenti e la ricostruzione degli atti presupposti relativi all'imputazione e all'accertamento del prelievo supplementare per le annate di riferimento. Il Collegio ha rilevato la necessità di approfondire tali questioni nella successiva fase di merito e di acquisire la documentazione relativa alle notificazioni degli atti ai ricorrenti o al loro dante causa, alle cartelle di pagamento richiamate nelle intimazioni, agli eventuali giudizi già instaurati e alle decisioni intervenute, nonché alla posizione dell'azienda agricola e ai precedenti contenziosi. Ha inoltre richiesto ai ricorrenti di illustrare l'eventuale contenzioso concernente l'imputazione del prelievo e gli atti successivi, inclusi cartelle, intimazioni e provvedimenti di rateizzazione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che le doglianze necessitino dell'approfondimento proprio della fase di merito, ma ha ravvisato il periculum in mora nella gravità delle conseguenze derivanti dall'azione esecutiva intrapresa dall'amministrazione. Ha quindi accolto l'istanza cautelare e sospeso l'efficacia delle intimazioni impugnate. Contestualmente ha disposto incombenti istruttori a carico di A.D.E.R. e Ag.E.A., secondo le rispettive competenze, ordinando il deposito della documentazione relativa agli atti di imputazione, accertamento e intimazione del prelievo supplementare, alle notificazioni, alle cartelle di pagamento e agli eventuali precedenti giudizi. Ha imposto anche ai ricorrenti un obbligo di illustrazione del contenzioso e degli atti successivi rilevanti, in applicazione del dovere di leale collaborazione e del principio di cooperazione per la ragionevole durata del processo. La trattazione di merito è stata fissata all'udienza pubblica del 25 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione delle peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha valutato la domanda di sospensione degli atti impugnati.
art. 88 c.p.c.
È richiamato a fondamento del dovere di leale collaborazione delle parti, posto a base dell'ordine rivolto ai ricorrenti di illustrare il contenzioso e gli atti successivi rilevanti.
art. 2, comma 2, c.p.a.
È richiamato quale fondamento del dovere di cooperazione delle parti per la realizzazione della ragionevole durata del processo.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia di un atto amministrativo può essere concessa quando le censure richiedano approfondimenti propri della fase di merito, purché sia concretamente ravvisabile il periculum in mora derivante dalla gravità delle conseguenze dell'esecuzione dell'atto.
- Quando la controversia presenta una ricostruzione documentale complessa, il giudice amministrativo può disporre d'ufficio incombenti istruttori a carico delle amministrazioni, ordinando il deposito degli atti presupposti, delle notificazioni, dei provvedimenti consequenziali e della documentazione relativa a precedenti contenziosi.
- Il dovere di leale collaborazione e il principio di cooperazione per la ragionevole durata del processo possono giustificare l'ordine alla parte ricorrente di illustrare i precedenti giudizi e gli atti successivi rilevanti per la definizione della controversia.
- La sospensione cautelare può essere disposta anche quando il fumus non sia definitivamente valutabile nella fase sommaria, se la complessità delle questioni impone un approfondimento nel merito e il pregiudizio derivante dall'esecuzione risulti grave e attuale.
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