Sentenza n. 2071/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania - Salerno, Sez. I, che aveva respinto il ricorso contro un’ordinanza di demolizione e il successivo accertamento di inottemperanza
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
In primo grado era stata impugnata l’ordinanza comunale di demolizione di un’opera edilizia, con previsione dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale e dell’irrogazione della sanzione pecuniaria in caso di inottemperanza, nonché, con motivi aggiunti, il successivo accertamento di inottemperanza. La ricorrente sosteneva che il fabbricato fosse stato realizzato prima del 1° settembre 1967, data di entrata in vigore della legge n. 765/1967, sicché non sarebbe stato necessario il previo titolo edilizio per l’edificazione fuori dai centri abitati e l’opera non avrebbe potuto essere qualificata come abusiva. A sostegno produceva un atto pubblico del 2012 e due dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà del 2019. Deduceva inoltre che il lungo tempo trascorso dalla realizzazione del manufatto imponesse al Comune una motivazione rafforzata sull’interesse pubblico attuale alla demolizione. In appello ha contestato la valutazione del TAR sull’insufficienza della prova della preesistenza dell’immobile e ha sostenuto che la natura vincolata dell’ordinanza non escludesse l’obbligo di motivazione in ordine all’interesse pubblico. Con un terzo motivo ha dedotto l’illegittimità del rigetto dei motivi aggiunti quale conseguenza dell’asserita illegittimità del rigetto del ricorso principale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato integralmente la sentenza di primo grado. Quanto alla data di edificazione, ha ribadito che, in caso di contestazione dell’abusività, grava sul privato l’onere di provare con elementi attendibili, univoci e certi la realizzazione dell’immobile in epoca anteriore a quella rilevante ai fini dell’obbligo del titolo edilizio. L’atto pubblico del 2012 e le dichiarazioni sostitutive del 2019 sono stati ritenuti documenti recenti, riconducibili a dichiarazioni unilaterali di parte e non sufficienti a dimostrare la data di costruzione; sono quindi inidonei, da soli, ad assolvere l’onere probatorio. Il Comune, inoltre, aveva svolto un’istruttoria approfondita mediante riscontri documentali, fotografici e cartografici, dai quali risultava l’inesistenza del manufatto prima del 1967 e la sua presumibile edificazione tra il 1974 e il 1989. È stato respinto anche il motivo relativo alla motivazione dell’interesse pubblico: trattandosi di ordinanza demolitoria vincolata, il decorso del tempo non impone una motivazione ulteriore o rafforzata sull’interesse pubblico attuale alla demolizione. Il terzo motivo è stato respinto in ragione del rapporto di presupposizione tra l’ordinanza di demolizione e il successivo accertamento di inottemperanza. La parte appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 4.000, oltre accessori.
Norme richiamate
legge 6 agosto 1967, n. 765
La data di entrata in vigore è assunta come riferimento temporale per stabilire, nel caso concreto, l’obbligo del previo titolo edilizio per gli immobili realizzati fuori dai centri abitati.
art. 31 d.P.R. 380/2001
misure sanzionatorie ex art. 31 del d.P.R. n. 380/01
Costituisce il fondamento delle conseguenze sanzionatorie connesse all’inottemperanza all’ordinanza di demolizione, inclusa l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale.
Massime di principio
- Quando il privato contesta l’abusività di un manufatto sostenendo che esso sia stato realizzato anteriormente alla data dalla quale era necessario il titolo edilizio, grava sul privato l’onere di fornire una prova attendibile, univoca e certa della data di edificazione.
- Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, testimonianze, dichiarazioni di terzi e documenti recenti o non univoci, provenienti da dichiarazioni unilaterali non asseverabili, non sono di regola sufficienti, da soli, a dimostrare l’epoca di realizzazione di un manufatto abusivo.
- L’onere probatorio del privato sulla data di edificazione può ritenersi non assolto quando l’amministrazione abbia svolto un’istruttoria basata su riscontri documentali, fotografici e cartografici convergenti, dai quali emerga l’inesistenza del manufatto nell’epoca indicata dal privato.
- L’ordinanza di demolizione di un abuso edilizio ha natura vincolata e, anche quando sia trascorso un lungo periodo dalla realizzazione dell’opera, non richiede una motivazione ulteriore o rafforzata sull’interesse pubblico attuale alla demolizione.
- Il successivo accertamento di inottemperanza all’ordine di demolizione è presupposto dal provvedimento demolitorio; pertanto, il rigetto delle censure contro l’ordinanza di demolizione comporta, in assenza di autonome ragioni di illegittimità, il rigetto delle censure rivolte all’atto successivo.
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