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Ordinanza

Ordinanza n. 187/2026 - Bari, Sezione 2

per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari: - del diniego definitivo del 6.2.2026, assunto dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) Associato del Sistema Murgiano, Comune Capofila Altamura, in ordine all’installazione di una stazione radio base (SRB) per la telefonia mobile in Strada Provinciale 58 snc (Codice sito I577BA); - del diniego definitivo paesaggistico del Comune di Alberobello prot. 2877 del 5.2.2026 e di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale e connesso, tra cui: (i) il parere contrario della Commissione locale per il paesaggio di cui al verbale n. 5 del 19.1.2026; (ii) la nota del Comune di Alberobello prot. n. 1595 del 21.1.2026 e la coeva nota del SUAP prot. n. 7220 del 23.1.2026 con cui sono stati comunicati i motivi ostativi ex art. 10-bis della l. n. 241/1990; - ove occorrer possa, dell’art. 88, comma, 2 lett. a1 e a2, e comma 3. lett. c2, delle NTA del PTPR, nonché degli artt. 37 e 83 delle medesime NTA.

Giustizia amministrativa202600579

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego definitivo all'installazione di una stazione radio base per telefonia mobile e diniego paesaggistico connesso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa adozione di misure cautelari, il diniego definitivo del SUAP Associato del Sistema Murgiano, Comune capofila Altamura, relativo all'installazione di una stazione radio base in Strada Provinciale 58, nonché il diniego paesaggistico del Comune di Alberobello. Sono stati inoltre contestati gli atti presupposti e connessi, tra cui il parere contrario della Commissione locale per il paesaggio, le comunicazioni dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990 e, ove occorrente, alcune disposizioni delle NTA del PTPR. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti nel ricorso, ma dà atto che la controversia riguarda la legittimità dei dinieghi all'installazione della SRB e della relativa valutazione paesaggistica.

La decisione

Nella fase cautelare il TAR ha respinto l'istanza interinale. A un sommario esame, riservando gli opportuni approfondimenti alla fase di merito, il Collegio ha ritenuto che l'azione amministrativa risultasse assistita da adeguata istruttoria e da plurime ragioni ostative al rilascio dell'assenso per l'installazione della stazione radio base. In ogni caso, la domanda cautelare è stata ritenuta sostanzialmente priva del requisito del periculum in mora, non essendo stato allegato, ancor prima che provato, un pregiudizio grave e irreparabile. Tale mancanza è stata considerata sufficiente a escludere la tutela cautelare. Le spese della fase incidentale sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare è subordinata alla verifica dei presupposti cautelari, tra cui il periculum in mora; nel caso concreto il TAR ha respinto la domanda per la mancata allegazione di un pregiudizio grave e irreparabile.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato quale fondamento delle comunicazioni dei motivi ostativi adottate nel procedimento, senza che l'ordinanza ne esamini specificamente la legittimità.

  • art. 88, comma 2, lettere a1 e a2, e comma 3, lettera c2, NTA del PTPR

    Disposizioni paesaggistiche regionali impugnate ove occorrente, non esaminate in modo specifico nell'ordinanza cautelare.

  • artt. 37 e 83 NTA del PTPR

    Disposizioni delle NTA del PTPR indicate tra gli atti o le norme contestate, senza specifica interpretazione nella fase cautelare.

Massime di principio

  • La tutela cautelare nel processo amministrativo presuppone l'allegazione, prima ancora della prova, di un pregiudizio grave e irreparabile; in mancanza di tale allegazione la domanda deve essere respinta per difetto del periculum in mora.
  • Nella fase cautelare, il giudice può limitarsi a un esame sommario della legittimità dell'azione amministrativa e riservare gli approfondimenti necessari alla sede di merito.
  • La presenza di un'istruttoria adeguata e di plurime ragioni ostative al rilascio dell'assenso costituisce, in sede cautelare, un elemento contrario alla concessione delle misure interinali, ferma la necessità di ulteriori approfondimenti nel merito.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioAutorizzazione paesaggisticaTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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