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Sentenza

Sentenza n. 267/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione cautelare 1) del provvedimento M_D A0582CC REG2026 0013587 del 24-02-2026, notificato in data 25.02.2026, nelle sole parti in cui è stata disposta, a seguito del provvedimento che ha decretato il transito del ricorrente nei ruoli civili dell’Amministrazione della Difesa, l’assegnazione presso la sede di servizio “Comando Militare Esercito Friuli Venezia Giulia di TRIESTE”; 2) di ogni atto connesso e conseguente, ancorché non conosciuto, ivi compresi, per quanto di ragione e per quanto necessario, il contratto di lavoro predisposto da parte resistente, nella sola parte relativa all’assegnazione presso il “Comando Militare Esercito Friuli Venezia Giulia di Trieste”, nonché la determina assunta a seguito della riunione della “competente Commissione sui transiti” (e il relativo verbale della predetta riunione), cui fa riferimento il provvedimento M_D A0582CC REG2026 0013587 del 24-02-2026, tra i “rappresentanti dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori delle FF.AA., del Segretariato Generale e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri (…)”, nelle sole parti in cui in cui si individua quale nuova sede di servizio del ricorrente il “Comando Militare Esercito Friuli Venezia Giulia di Trieste”; nonché, per quanto di ragione e per quanto necessario, l’atto di concerto tra il Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Civile e il Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare, non cognito, richiamato dal decreto che ha disposto il transito nei ruoli civili, nella sola ed eventuale parte relativa all’assegnazione del ricorrente presso il “Comando Militare Esercito Friuli Venezia Giulia di Trieste”. e per la condanna della P.A. resistente a disporre l’assegnazione presso una sede di servizio situata nelle zone indicate dal ricorrente nella propria memoria/istanza, confermando l’attuale profilo professionale o, in ogni caso, assegnandone uno compatibile con il suo stato di salute o, in subordine, condannare la P.A. resistente alla rinnovazione dell’attività amministrativa relativa all’individuazione della sede di servizio e all’eventuale nuovo profilo professionale (in ogni caso compatibile con lo stato di salute del ricorrente), secondo i principi e/o le modalità che codesto Ecc.mo Tribunale vorrà indicare e riterrà opportuni, tenuto conto di quanto indicato in corso di narrativa;

Giustizia amministrativa202600159

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento di assegnazione presso il Comando Militare Esercito Friuli Venezia Giulia di Trieste, adottato a seguito del transito nei ruoli civili del Ministero della Difesa, limitatamente alla sede di servizio individuata

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare transitato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, dichiarato permanentemente inidoneo al servizio militare e transitato nei ruoli civili del Ministero della Difesa per motivi di salute, ha impugnato l'assegnazione alla sede di Trieste e il correlato inquadramento nell'Area Assistenti, profilo di Assistente ai servizi di supporto. Ha dedotto violazione della l. 241/1990, del d.lgs. 66/2010, del d.P.R. 90/2010, delle circolari ministeriali in materia di transito e assegnazione, dell'art. 2087 c.c. e della normativa sulla sicurezza sul lavoro, nonché degli artt. 3, 24, 32 e 97 Cost.; eccesso di potere; carenza di istruttoria, violazione della trasparenza e ingiustizia manifesta; difetto di motivazione. In particolare, ha lamentato la mancata considerazione delle proprie condizioni sanitarie e familiari, l'omessa instaurazione del contraddittorio mediante preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, l'assenza di esplicitazione dei criteri e delle esigenze di interesse pubblico che avevano condotto alla scelta di Trieste e il mancato rispetto dell'indicazione sanitaria secondo cui erano controindicate mansioni o attività comportanti esposizione a situazioni stressanti dal punto di vista psicofisico. Il Ministero ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la sottoscrizione del contratto di lavoro aveva ormai instaurato un rapporto di impiego civile, e ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia non riguardasse il rapporto di lavoro civile già instaurato, ma la fase procedimentale antecedente alla stipulazione del contratto, nella quale l'Amministrazione aveva esercitato un potere autoritativo per individuare la sede di servizio. Nel merito, il ricorso è stato accolto per assorbente difetto di istruttoria e motivazione. Il verbale della C.M.O. aveva evidenziato la controindicazione a mansioni o attività implicanti situazioni stressanti dal punto di vista psicofisico; tuttavia, l'Amministrazione aveva assegnato il ricorrente a una sede distante circa 60 km dalla residenza, con tempi di percorrenza quotidiani particolarmente gravosi, senza dimostrare di avere valutato la situazione sanitaria, la maggiore prossimità alla residenza, la possibilità di raggiungere la sede con il trasporto pubblico o il mantenimento presso l'ultima sede di servizio militare. Il riferimento alle esigue vacanze organiche e alla necessità di consentire la permanenza nella regione Friuli è stato ritenuto generico e insufficiente, non essendo stati indicati i dati e le verifiche posti a fondamento della scelta. La nota ministeriale successiva al provvedimento non poteva integrare la motivazione, trattandosi di motivazione postuma. La circolare ministeriale applicabile, pur valorizzando il prevalente interesse pubblico e individuando il limite territoriale regionale, imponeva di considerare per quanto possibile anche le esigenze dell'interessato. Il TAR ha quindi annullato il provvedimento nella parte relativa all'assegnazione a Trieste, lasciando impregiudicata la successiva riedizione del potere amministrativo e negando la domanda di condanna dell'Amministrazione all'assegnazione a una specifica sede o profilo. Il Ministero è stato condannato al pagamento di € 1.500,00 oltre accessori, con distrazione delle spese a favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ricorrendone i presupposti dopo la discussione in camera di consiglio.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il ricorrente ne ha invocato la violazione per la mancata comunicazione del preavviso di rigetto; la sentenza ha deciso la controversia sulla base dell'assorbente difetto di istruttoria e motivazione, senza sviluppare una specifica statuizione su tale censura.

  • art. 2087 c.c.

    È stato richiamato dal ricorrente quale parametro di tutela delle condizioni di salute e sicurezza del lavoratore; la decisione ha valorizzato soprattutto il dovere dell'Amministrazione di considerare la situazione psicofisica nell'individuazione della sede.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato per la distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • art. 39 c.p.a.

    Richiamato, unitamente all'art. 93 c.p.c., quale fondamento della distrazione delle spese a favore del difensore antistatario.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    Ha fondato l'ordine di oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute del ricorrente.

  • art. 9 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute e per l'oscuramento disposto in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • La controversia sull'individuazione della sede di servizio nell'ambito del transito di un militare nei ruoli civili del Ministero della Difesa resta devoluta alla giurisdizione amministrativa quando riguarda la fase procedimentale antecedente alla stipulazione del contratto e l'esercizio del potere autoritativo di assegnazione, anche se il contratto individuale di lavoro è stato successivamente sottoscritto.
  • Nell'assegnazione della sede al personale transitato dai ruoli militari a quelli civili per motivi di salute, l'Amministrazione deve svolgere un'istruttoria effettiva e fornire una motivazione specifica che consideri le condizioni psicofisiche dell'interessato, le esigenze rappresentate, la distanza dalla residenza e la concreta raggiungibilità della sede.
  • Quando il transito nei ruoli civili costituisce modificazione, senza cesura, del precedente rapporto giuridico, l'Amministrazione deve considerare prioritariamente, ove possibile, il mantenimento presso l'ultima sede di servizio militare; il trasferimento ad altra sede richiede la giustificazione mediante superiori esigenze organizzative e deve essere orientato, per quanto possibile, al criterio della maggiore prossimità alla residenza.
  • Il generico richiamo alle vacanze organiche e alla necessità di assicurare l'impiego nella regione di appartenenza non è sufficiente a motivare l'assegnazione a una specifica sede se l'Amministrazione non indica i dati, le verifiche e le ragioni organizzative che rendono quella scelta necessaria o preferibile rispetto ad altre soluzioni compatibili con la situazione sanitaria dell'interessato.
  • La motivazione del provvedimento amministrativo non può essere integrata mediante una nota successiva adottata nel corso del giudizio, quando le ragioni decisive della scelta non risultino esplicitate nell'atto originario.
  • L'annullamento dell'assegnazione per difetto di istruttoria e motivazione non attribuisce automaticamente al ricorrente il diritto all'assegnazione a una specifica sede o profilo, imponendo all'Amministrazione la riedizione del potere nel rispetto dei principi affermati dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoMotivazione del provvedimentoIstruttoria processualeGiurisdizione e riparto
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneRiparto di giurisdizioneEffetto conformativo e riedizione del potere

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