Cassazione Penale, Sentenza n. 17856/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la determinazione del trattamento sanzionatorio operata dal Giudice dell'esecuzione in relazione al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più condanne. Deduce che tutte le pronunce di condanna erano state pronunciate con il rito abbreviato e che, pertanto, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto individuare il delitto piu grave nella sua entità prima della diminuzione per il rito, applicare gli aumenti per i reati satellite e solo dopo operare la diminuzione di un terzo prevista per l'abbreviato. Sostiene inoltre che, in ogni caso, la pena complessiva non poteva superare i venti anni di reclusione risultanti dall'applicazione dell'art. 78 cod. pen. al lordo della diminuzione per il rito abbreviato e poi ridotta di un terzo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli. La Corte ha precisato il corretto criterio di calcolo: il giudice dell'esecuzione deve scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare il reato piu grave nel suo valore prima dell'applicazione della diminuzione per il rito abbreviato, applicare autonomamente gli aumenti per i reati satellite (compresi quelli già unificati nel medesimo procedimento) alla pena base non ridotta e soltanto successivamente applicare la diminuzione di un terzo prevista per il rito abbreviato sull'intero complesso ottenuto. Inoltre la Corte ha chiarito che, in sede esecutiva, la diminuzione per il rito abbreviato opera prima (cioè antecedentemente) rispetto all'applicazione del criterio moderatore del cumulo materiale di cui all'art. 78 cod. pen. (limite massimo di anni trenta), sicché la riduzione va calcolata sull'intero importo prima di verificare il rispetto del limite massimo cumulativo.
Norme richiamate
art. 78 cod. pen.
Stabilisce il limite massimo della pena per il cumulo materiale (anni trenta). La Corte precisa che, in sede esecutiva, la diminuzione per il rito abbreviato si applica prima del confronto con tale limite (ossia si calcola la riduzione e poi si verifica il rispetto del tetto).
art. 81 cod. pen.
Disciplina l'unificazione delle pene in caso di concorso materiale di reati; utilizzata per richiamare il principio di individuazione del reato piu grave e delle modalità di unificazione delle pene in sede di continuità.
art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
Riguarda la riduzione della pena per il rito abbreviato (diminuzione di un terzo). La Corte indica come va calcolata tale diminuzione in sede esecutiva quando si riconosce la continuazione tra più sentenze abbreviate: dopo aver determinato la somma delle pene (base + aumenti) si applica la diminuzione sull'intero.
art. 74 DPR n. 309/1990 e art. 73 DPR n. 309/1990
Norme sostanziali sui reati in materia di stupefacenti, individuate come fattispecie per le quali il ricorrente era stato condannato; la loro menzione serve a definire i reati oggetto delle condanne e del calcolo sanzionatorio.
artt. 3, 13, 24, 27 Cost.
Richiamate in relazione a possibili profili di contrasto costituzionale per l'ordine di applicazione delle regole di calcolo della pena; la Corte esclude il contrasto in ragione della esigenza di tutela della intangibilita del giudicato e della specifica situazione procedurale in sede esecutiva.
Massime di principio
- Quando si riconosce la continuazione tra reati oggetto di distinti giudizi, il giudice dell'esecuzione deve scorporare le singole condanne e individuare il reato piu grave nella sua entità prima di qualsiasi diminuzione connessa al rito.
- La pena base da cui partire per gli aumenti va considerata nella misura precedente all'applicazione della diminuzione per il rito abbreviato.
- Gli aumenti per continuazione e per i reati satellite devono essere calcolati autonomamente sulla pena base non ridotta; solo dopo il loro computo si applica la diminuzione prevista per l'abbreviato sull'intero ammontare.
- La diminuzione per il rito abbreviato, in sede di esecuzione, deve essere applicata prima del confronto con il limite massimo previsto dall'art. 78 cod. pen.: si riduce l'intera somma e poi si verifica il rispetto del tetto del cumulo materiale.
- Se il giudice dell'esecuzione ha operato il calcolo partendo da pene gia comprensive di diminuzioni o senza scorporare i reati, l'ordinanza deve essere rinnovata e il calcolo rifatto secondo i criteri sopra indicati.
- La diversa sequenza di calcolo tra sede di cognizione e sede esecutiva è giustificata dalla tutela del giudicato; pertanto in sede esecutiva prevale il principio di rispetto della forma e del valore delle statuizioni già pronunciate ma va comunque seguito il preciso criterio procedurale per il ricalcolo delle pene.
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