Cassazione Penale, Sentenza n. 32489/2024 del 09/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che, in parziale accoglimento del riesame, aveva annullato l'ordinanza cautelare rispetto al reato di estorsione (capo 29) ma aveva confermato la custodia in carcere per il reato di associazione per delinquere (riqualificata ex art. 416-bis) riconoscendo a Murina il ruolo di capo/promotore. Il ricorrente deduce: (1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 416 c.p. sul punto del ruolo direttivo, sostenendo l'assenza di concrete condotte direttive e l'assenza del coinvolgimento nei reati-fine, nonché l'erroneo uso di elementi indiziari; (2) violazione dell'art. 275 c.p.p. in relazione ad art. 416 c.p., per la presunta obsolescenza temporale dei fatti (molti risalenti al 2011-2018/2019) e per la carenza dell'attualità del pericolo di reiterazione, chiedendo misure meno afflittive (domiciliari con braccialetto elettronico).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la censura fosse, in larga parte, una critica di merito ai fatti e alla valutazione indiziaria; ha confermato la sussistenza di indizi idonei a delineare il ruolo apicale di Murina, desunti dalle captazioni con la dirigente Aterp Minicò, dai rapporti con il fiduciario Giuseppe Agostino e con il personale comunale coinvolto, nonché da altri elementi indicati in ordinanza. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto infondata la contestazione sulla presunta obsolescenza, richiamando la documentazione e le dichiarazioni dei collaboratori che attestavano l'operatività dell'organizzazione anche in anni recenti (2020/2021) e i rilevanti precedenti penali di Murina, e ha condiviso la valutazione della gravità e della pericolosità sociale che giustificano la custodia cautelare ai sensi delle esigenze cautelari richiamate. Conseguentemente il ricorso è respinto, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende; sono disposti gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La norma è stata richiamata per qualificare l'associazione come di tipo 'ndranghetistico' e per riconoscere a Murina un ruolo di capo/promotore nell'ambito della gestione illecita delle assegnazioni e occupazioni di alloggi pubblici
art. 416 cod. pen.
Ripresa nelle censure difensive relative alla configurazione dell'associazione e alle modalità di prova; la Corte ha ritenuto che la critica difensiva fosse essenzialmente un'apprezzamento di merito non idoneo in cassazione
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata dalla Corte per giustificare la custodia cautelare: la gravità dei fatti, il radicamento criminale e i precedenti del ricorrente giustificano le esigenze cautelari invocate (esigenze di tutela e di prevenzione della reiterazione)
art. 275 cod. proc. pen.
La norma relativa alla durata e alla verificabilità delle misure cautelari è stata oggetto della censura difensiva (temporalità dei fatti); la Corte ha ritenuto che la documentazione dimostrasse l'attualità del pericolo e ha respinto l'eccezione
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale citata per gli adempimenti consequenziali alla decisione di cassazione (disposizioni di carattere amministrativo e di trasmissione agli uffici competenti)
Massime di principio
- In Cassazione sono difficilmente accolte censure che consistono in una rivalutazione dei fatti o degli indizi: la Corte vigila soprattutto sulla corretta interpretazione del diritto e su vizi formali o di motivazione grave, non sulla mera diversità di valutazione probatoria
- Per riconoscere un ruolo apicale in un'associazione occorre un compendio indiziario coerente: conversazioni intercettate, rapporti fiduciari con intermediari e la direzione dell'attività illecita possono essere ritenuti elementi sufficienti se valutati congiuntamente
- La mera delega di funzioni durante un periodo di detenzione non annulla automaticamente la responsabilità o la qualità di vertice, soprattutto se emergono elementi che mostrino la ripresa di un controllo successivo o una direzione indiretta
- Le eccezioni sulla 'remotità' dei fatti richiedono elementi probatori concreti che dimostrino l'assenza di attualità del pericolo: dichiarazioni di collaboratori, attività successive al periodo invocato e precedenti penali possono legittimare la conferma di misure cautelari
- Quando la persona ha significativi precedenti e l'organizzazione è radicata nel territorio e in rapporti con la pubblica amministrazione, il giudice è incline a ritenere le esigenze cautelari sussistenti e a respingere richieste di misure meno afflittive senza prove persuasive del contrario
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