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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33535/2026 del 14/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza con cui il Tribunale di Vicenza, su concorde richiesta delle parti, aveva applicato la pena di sei mesi di reclusione ed euro 1.333,00 di multa, condizionalmente sospesa, in relazione alla detenzione illecita di modesti quantitativi di sostanze stupefacenti di varia natura e alla detenzione di un fucile da caccia. Il Tribunale aveva inoltre disposto la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente sequestrata, nonché la confisca di un telefono cellulare Iphone 12 Pro e di un coltello a serramanico. Il ricorrente ha dedotto, con unico motivo, la mancanza di motivazione in ordine alla confisca del telefono e del coltello. La Corte ha rilevato che la confisca non rientrava nell'accordo tra le parti e che il giudice aveva disposto genericamente la confisca di quanto in sequestro, senza indicare il nesso di pertinenzialità dei beni rispetto ai reati e senza chiarire la ragione della loro ablazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla confisca del coltello e del telefono cellulare, annullando sul punto la sentenza impugnata e rinviando al Tribunale di Vicenza, in diversa persona fisica, per un nuovo giudizio. La Corte ha escluso che la motivazione sintetica propria del patteggiamento possa estendersi alla confisca, per la quale il giudice deve indicare le ragioni dell'ablazione dei singoli beni, verificando anche il loro eventuale rapporto di pertinenzialità con il reato. La responsabilità e la pena applicata con il patteggiamento non sono state messe in discussione.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    «è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l’applicazione della confisca»

    Anche nel giudizio definito con patteggiamento è ammissibile il ricorso per cassazione contro la mancanza o l'apparenza della motivazione sulla confisca, trattandosi di questione riconducibile all'illegalità della misura di sicurezza e alla violazione di legge.

  • art. 240 c.p.

    «confisca obbligatoria di cui all’art. 240, comma 2, cod. pen.»

    I beni oggetto della confisca del coltello e del telefono non risultavano ricondotti dal giudice all'ipotesi di confisca obbligatoria; occorreva pertanto una motivazione specifica sulle ragioni dell'ablazione.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    La motivazione mancante o meramente apparente sulla confisca integra una violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma incriminatrice relativa alla detenzione illecita di sostanze stupefacenti contestata all'imputato.

  • art. 17 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Richiamata nella contestazione quale disposizione relativa all'autorizzazione la cui mancanza fondava l'illiceità della detenzione delle sostanze stupefacenti.

  • artt. 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895

    Norme incriminatrici relative alla detenzione del fucile da caccia contestata all'imputato.

Massime di principio

  • Nel procedimento definito con patteggiamento è ammissibile il ricorso per cassazione contro la mancata o meramente apparente motivazione sulla confisca, poiché tale vizio integra una violazione di legge riconducibile all'illegalità della misura di sicurezza.
  • Quando la confisca non è compresa nell'accordo di patteggiamento, il giudice deve motivare specificamente sulle ragioni dell'ablazione dei singoli beni sequestrati, indicando il rapporto di pertinenzialità con il reato oppure la diversa base normativa della confisca obbligatoria.
  • La sinteticità della motivazione propria della sentenza di patteggiamento non può estendersi alla confisca: una formula generica riferita a tutto quanto in sequestro non è sufficiente a giustificare la confisca di beni determinati.
  • L'annullamento per difetto di motivazione sulla confisca può essere disposto limitatamente ai beni oggetto dell'ablazione, con rinvio al giudice di merito per un nuovo giudizio sul punto.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioDetenzione di armiRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiArmiProcesso penale
IstitutiConfisca

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