Cassazione Civile, Ordinanza n. 26567/2022 del 09/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di pagamento con cui il concessionario della riscossione, per conto del consorzio di bonifica, ha richiesto a una proprietaria terriera il pagamento del contributo consortile per più annualità, in relazione a fondi siti nel Comune di Frignano. La contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado, ma la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione ritenendo dovuto il contributo in ragione della inclusione degli immobili nel comprensorio consortile. In cassazione la ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione del giudicato esterno, sostenendo che una precedente sentenza, relativa all’annualità 2013, avesse escluso la debenza del contributo per difetto di beneficio concreto; 2) violazione della disciplina regionale campana sulla bonifica, assumendo che il piano di classifica del 1998 fosse divenuto invalido o inefficace per effetto della legge regionale n. 4 del 2003; 3) violazione delle norme sull’onere della prova e della disciplina dei consorzi di bonifica, perché la CTR avrebbe riconosciuto la debenza del tributo pur avendo la contribuente documentato l’assenza di opere di bonifica sui fondi; 4) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la mancanza di qualsiasi attività di bonifica nel Comune di Frignano e quindi la mancanza di utilitas per i terreni. Il consorzio ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità del quarto motivo e l’infondatezza degli altri.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi due motivi, ritenendo non opponibile come giudicato esterno la sentenza invocata perché priva di un accertamento su fatti permanenti o pluriennali e basata su una specifica situazione processuale, e ha escluso che la legge regionale campana n. 4 del 2003 avesse travolto o reso inefficace il piano di classifica del 1998, poiché piano generale/attuativo di bonifica e piano di classifica hanno oggetti diversi e la disciplina dell’uno non si estende all’altro. Ha invece accolto il terzo e il quarto motivo: ha ribadito che il contributo consortile ha natura tributaria e presuppone un beneficio fondiario concreto, consistente non solo nella fruizione ma anche nella fruibilità effettiva dell’attività di bonifica; ha inoltre ricordato che, in presenza di un piano di classifica approvato, il consorzio beneficia di una presunzione di vantaggio per gli immobili inclusi nel comprensorio, ma il contribuente può vincerla con prova contraria specifica, anche per presunzioni. La CTR non aveva correttamente verificato se la documentazione prodotta dalla contribuente fosse sufficiente a superare la presunzione né aveva accertato se i fondi avessero ricevuto un vantaggio diretto e immediato dalle opere di bonifica. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Il giudicato esterno non si estende automaticamente a controversie relative ad annualità d’imposta successive; opera solo per fatti permanenti o pluriennali o per rapporti di durata qualificati.
art. 360 c.p.c., n. 3
Viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360 c.p.c., n. 5
Viene richiamato come parametro del vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
artt. 6, comma 4, e 12, L.R. Campania n. 4 del 2003
La disciplina sul piano generale e sui piani triennali di attuazione non incide, di per sé, sulla validità del diverso piano di classifica.
art. 2697 c.c.
L’onere della prova del beneficio consortile, in presenza di piano di classifica approvato, è ripartito secondo la presunzione a favore del consorzio e la prova contraria a carico del contribuente.
artt. 10 ss. r.d. n. 215 del 1933
Costituiscono la base normativa della contribuenza consortile e del relativo sistema di bonifica.
art. 860 c.c.
Richiamato in tema di contributi consortili dovuti per i beni che traggono beneficio dalle opere di bonifica.
L. Regione Campania n. 29 del 2012, art. 2, comma 3
Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e agli accertamenti dell’entrata e degli impegni di spesa assunti.
Massime di principio
- Il giudicato formatosi su una controversia tributaria relativa a una determinata annualità non vincola i giudizi per annualità successive, salvo che l’accertamento riguardi fatti a efficacia permanente o pluriennale, oppure la qualificazione di un rapporto di durata.
- L’attività interpretativa svolta in un precedente giudizio non è, di per sé, suscettibile di formare giudicato e non limita l’autonoma interpretazione della norma da parte del giudice successivo.
- In materia di contributi consortili di bonifica, il beneficio che legittima il prelievo deve essere concreto, diretto e immediato, e non solo astratto o potenziale.
- Quando esiste un piano di classifica approvato, il consorzio è esonerato dalla prova analitica del beneficio per ciascun immobile, perché opera una presunzione di vantaggio per i fondi inclusi nel comprensorio; resta però salva la prova contraria del contribuente.
- La prova contraria del contribuente può consistere in un fatto positivo contrario o in presunzioni idonee a dimostrare l’assenza di qualsiasi beneficio diretto e specifico per il fondo.
- Il giudice di merito deve confrontarsi con le contestazioni e con la prova documentale offerta dal contribuente, verificando in concreto se essa sia idonea a superare la presunzione di beneficio e a escludere la debenza del contributo.
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