Cassazione Penale, Sentenza n. 11389/2022 del 29/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Nocera Alfonso era stato condannato in primo grado per il reato di minaccia aggravata e la condanna era stata confermata dalla Corte d'Appello di Bologna. Avverso tale sentenza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione di legge e vizi motivazionali; è stata depositata memoria difensiva. La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e ha rilevato che, successivamente alla sentenza di appello, il reato si è estinto per intervenuta prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione intervenuta dopo la sentenza di appello. La Corte ha ritenuto che i motivi di ricorso non possano considerarsi tutti manifestamente infondati, il che impone la declaratoria di estinzione. Non sono emersi elementi tali da consentire il proscioglimento con formula più favorevole ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., poiché l'eventuale accoglimento dei vizi denunciati avrebbe reso necessario il rinvio al giudice di merito, operazione preclusa dall'intervenuta prescrizione. La decisione è stata adottata dalla Settima Sezione.
Norme richiamate
art. 129, comma 2, codice di procedura penale
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che non sussistono elementi per pronunciarsi con formula più favorevole ai sensi di questa norma perché, se i vizi denunciati fossero ritenuti fondati, sarebbe necessario rinviare la causa al giudice di merito; il rinvio è però precluso dall'intervenuta prescrizione, quindi si procede all'annullamento senza rinvio.
Tabelle della Corte di Cassazione
Si fa riferimento alla competenza della Settima Sezione di emettere la sentenza di annullamento senza rinvio in casi di estinzione del reato.
Massime di principio
- Se il reato si estingue per prescrizione dopo la sentenza di merito, la Cassazione può annullare senza rinvio per estinzione del reato.
- Quando i motivi di cassazione non sono tutti manifestamente infondati, la Corte deve dichiarare l'estinzione del reato se la prescrizione è intervenuta, anche se non entra nel merito delle censure.
- Il proscioglimento con formula più favorevole ex art. 129, comma 2, c.p.p. è possibile solo se la Corte può decidere sul merito senza rinviare; se l'accoglimento dei vizi richiederebbe il rinvio al giudice di merito, la prescrizione preclude il rinvio e impedisce il proscioglimento più favorevole.
- In situazioni analoghe il difensore dovrebbe comunque far valere in cassazione eventuali vizi di motivazione e la sopravvenuta prescrizione, poiché la declaratoria di estinzione opera anche quando non tutti i motivi appaiono manifestamente infondati.
- La decisione di annullamento senza rinvio tutela l'interesse dell'imputato quando l'azione penale si è estinta, ma non consente la statuizione di proscioglimento con formula più favorevole se per farlo fosse necessario rinviare il processo.
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