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Sentenza

Sentenza del 04/04/2016 n. 1887 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IRAP - Istanza di rimborso - Presupposti di applicabilità dell'imposta - Medico di base - Convenzione con il SSN - Utilizzo di mezzi personali e materiali a titolo di mero ausilio - Diritto al rimborso Irap - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato accolto ed è stato riconosciuto il diritto del medico al rimborso dell’IRAP. L’utilizzo di strumenti necessari o meramente accessori all’attività professionale e la presenza di personale con funzioni amministrative non hanno concretizzato il presupposto dell’autonoma organizzazione, poiché l’attività del medico convenzionato resta essenzialmente collegata alla persona e alla professionalità del titolare.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto il rimborso dell’IRAP sostenendo l’insussistenza dell’autonoma organizzazione. L’attività professionale era svolta nell’ambito di una convenzione con l’ASL, mediante limitati beni strumentali e con l’ausilio di una dipendente part-time, condivisa con altri due medici, incaricata esclusivamente di mansioni amministrative. Tali elementi, secondo la decisione, non erano idonei a creare un’organizzazione autonoma capace di produrre valore aggiunto rispetto all’attività personale del medico.

Norme richiamate

  • IRAP – presupposto dell’autonoma organizzazione

    L’imposta è applicabile ai professionisti solo quando l’attività sia autonomamente organizzata, ossia quando esista una struttura ulteriore rispetto all’apporto personale del lavoratore, idonea a generare un valore aggiunto autonomo.

  • Disciplina dell’IRAP

    Per il medico convenzionato con il SSN, l’impiego di beni strumentali limitati e indispensabili e di personale addetto a mere attività amministrative, soprattutto se condiviso con altri professionisti, non è sufficiente a integrare il presupposto impositivo.

Massime di principio

  • Un professionista può escludere l’IRAP quando dimostri che l’attività dipende principalmente dalle proprie capacità personali e non da una struttura organizzata autonoma.
  • L’utilizzo di beni strumentali di entità contenuta e normalmente necessari per esercitare la professione non determina, da solo, l’autonoma organizzazione.
  • La presenza di un dipendente non comporta automaticamente l’applicazione dell’IRAP: occorre valutarne numero, ruolo, qualificazione, orario e contributo effettivo alla produzione del reddito.
  • Il personale con mansioni meramente amministrative e condiviso con altri professionisti può essere considerato un semplice ausilio, non una struttura capace di produrre valore aggiunto autonomo.
  • La valutazione deve essere concreta e complessiva: rilevano dimensioni e qualità dell’organizzazione, investimenti, numero e competenze dei collaboratori e grado di sostituibilità dell’apporto personale del professionista.

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