Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5641/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente in data 28.07.2025 all’Ambasciata d’Italia a Islamabad.

Giustizia amministrativa202510656

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti relativa alla pratica di visto per lavoro subordinato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente aveva presentato il 22 aprile 2024 domanda di visto per lavoro subordinato presso gli uffici della società BLS, agenzia esterna delegata dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad alla raccolta delle domande. Non avendo ricevuto riscontro, il 28 luglio 2025 aveva presentato un’istanza di accesso ai sensi dell’art. 22 della l. n. 241/1990, chiedendo informazioni sullo stato della pratica e copia degli atti del relativo fascicolo. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni, aveva impugnato il silenzio formatosi sull’istanza, chiedendo l’accertamento della sua illegittimità e l’ordine all’Ambasciata di rilasciare copia conforme della documentazione. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, anche in ragione della ritenuta inutilità dell’azione conseguente alla sospensione degli effetti del nulla osta al lavoro subordinato disposta dall’art. 3 del d.l. n. 145/2024, e ha depositato in giudizio tutta la documentazione in possesso della sede diplomatica. A seguito del deposito, il ricorrente ha chiesto la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha definito integralmente la controversia ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che il deposito da parte dell’Amministrazione della documentazione in possesso dell’Ambasciata aveva determinato il pieno soddisfacimento della pretesa di accesso azionata. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, senza pronunciarsi nel merito sull’illegittimità originaria del silenzio-diniego né sulla questione relativa alla sospensione degli effetti del nulla osta. Le spese di lite sono state compensate in considerazione del comportamento collaborativo dell’Amministrazione; quest’ultima è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente le somme eventualmente versate a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 22 l. 241/1990

    Costituisce la base normativa dell’istanza di accesso documentale presentata dal ricorrente.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente al giudice di definire il giudizio quando, nel corso del processo, la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta; nel caso concreto, il deposito della documentazione ha determinato la cessazione della materia del contendere.

  • art. 3 d.l. 145/2024, convertito con modificazioni dalla l. 187/2024

    È stato richiamato dall’Amministrazione con riferimento alla sospensione degli effetti del nulla osta al lavoro subordinato, ma la sentenza non ne esamina nel merito l’applicazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il deposito in giudizio da parte dell’amministrazione della documentazione richiesta con un’istanza di accesso può determinare il pieno soddisfacimento della pretesa e la conseguente cessazione della materia del contendere, senza necessità di una pronuncia sull’illegittimità originaria del silenzio.
  • Quando l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa di accesso nel corso del giudizio, il giudice può definire la controversia ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.; la regolazione delle spese può tenere conto del comportamento collaborativo dell’amministrazione, ferma la possibile restituzione al ricorrente del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.