Sentenza n. 5641/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente in data 28.07.2025 all’Ambasciata d’Italia a Islamabad.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti relativa alla pratica di visto per lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il ricorrente aveva presentato il 22 aprile 2024 domanda di visto per lavoro subordinato presso gli uffici della società BLS, agenzia esterna delegata dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad alla raccolta delle domande. Non avendo ricevuto riscontro, il 28 luglio 2025 aveva presentato un’istanza di accesso ai sensi dell’art. 22 della l. n. 241/1990, chiedendo informazioni sullo stato della pratica e copia degli atti del relativo fascicolo. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni, aveva impugnato il silenzio formatosi sull’istanza, chiedendo l’accertamento della sua illegittimità e l’ordine all’Ambasciata di rilasciare copia conforme della documentazione. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, anche in ragione della ritenuta inutilità dell’azione conseguente alla sospensione degli effetti del nulla osta al lavoro subordinato disposta dall’art. 3 del d.l. n. 145/2024, e ha depositato in giudizio tutta la documentazione in possesso della sede diplomatica. A seguito del deposito, il ricorrente ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha definito integralmente la controversia ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che il deposito da parte dell’Amministrazione della documentazione in possesso dell’Ambasciata aveva determinato il pieno soddisfacimento della pretesa di accesso azionata. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, senza pronunciarsi nel merito sull’illegittimità originaria del silenzio-diniego né sulla questione relativa alla sospensione degli effetti del nulla osta. Le spese di lite sono state compensate in considerazione del comportamento collaborativo dell’Amministrazione; quest’ultima è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente le somme eventualmente versate a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 22 l. 241/1990
Costituisce la base normativa dell’istanza di accesso documentale presentata dal ricorrente.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente al giudice di definire il giudizio quando, nel corso del processo, la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta; nel caso concreto, il deposito della documentazione ha determinato la cessazione della materia del contendere.
art. 3 d.l. 145/2024, convertito con modificazioni dalla l. 187/2024
È stato richiamato dall’Amministrazione con riferimento alla sospensione degli effetti del nulla osta al lavoro subordinato, ma la sentenza non ne esamina nel merito l’applicazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il deposito in giudizio da parte dell’amministrazione della documentazione richiesta con un’istanza di accesso può determinare il pieno soddisfacimento della pretesa e la conseguente cessazione della materia del contendere, senza necessità di una pronuncia sull’illegittimità originaria del silenzio.
- Quando l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa di accesso nel corso del giudizio, il giudice può definire la controversia ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.; la regolazione delle spese può tenere conto del comportamento collaborativo dell’amministrazione, ferma la possibile restituzione al ricorrente del contributo unificato.
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