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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01559/2025 del 14/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di merito e condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per la falsa attestazione resa nella domanda per il conseguimento del reddito di cittadinanza, in relazione all'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019. Con il primo motivo ha censurato la motivazione sulla dichiarazione di responsabilità, sostenendo in sostanza la propria buona fede nella sottoscrizione della domanda; con il secondo motivo ha lamentato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché ripetitivo di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, e comunque generico. Ha inoltre giudicato il secondo motivo manifestamente infondato, osservando che il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con un congruo richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nel caso concreto, valorizzando anche l'importo percepito e rilevando che la sola incensuratezza non è sufficiente a fondare il riconoscimento del beneficio.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. n. 4 del 2019

    Norma richiamata come base della contestazione relativa alla falsa attestazione nella domanda per il reddito di cittadinanza; la sentenza non ne offre un'interpretazione autonoma, ma la usa per individuare il reato contestato.

  • art. 62-bis c.p.

    Implicitamente richiamato in relazione alle circostanze attenuanti generiche: il diniego è legittimo se sorretto da un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti dal giudice di merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure già specificamente esaminate e disattese dal giudice di merito, specie quando risulti anche generico.
  • La doglianza sulla valutazione della buona fede o della consapevolezza dell'imputato non è ammissibile se si risolve in una diversa lettura del fatto e delle prove, senza individuare una reale illogicità o violazione di legge nella motivazione.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito indichi, in modo congruo, gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, non essendo sufficiente la sola incensuratezza a imporne il riconoscimento.
  • In sede di legittimità, la motivazione sul trattamento sanzionatorio non richiede un'analitica confutazione di tutti gli elementi favorevoli allegati dalla difesa, purché la decisione dia conto dei criteri effettivamente valorizzati dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieIndebita compensazioneImpugnazioniCircostanze del reato
RamiReati tributariProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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