Cassazione Penale, Ordinanza n. 28740/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per la violazione dell'obbligo di presentazione imposto dal DASPO. Ha dedotto due motivi: con il primo ha lamentato violazione di legge sulla sussistenza del reato, sostenendo in sostanza che l'omessa presentazione al Commissariato all'inizio del secondo tempo della partita fosse giustificata da forza maggiore; con il secondo ha contestato l'applicazione della recidiva specifica, ritenendola illegittima o comunque non adeguatamente motivata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché diretto a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e perché privo di specifica critica rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva già spiegato che l'inadempimento al DASPO non era dovuto a forza maggiore, valorizzando la precedente presentazione dell'imputato, l'assenza di segnalazioni di impedimento e le pregresse violazioni dell'obbligo. Ha ritenuto anche il secondo motivo inammissibile e comunque manifestamente infondato, osservando che la Corte territoriale aveva correttamente applicato la recidiva specifica in ragione di precedenti penali per reati analogamente connotati da violenza o minaccia a pubblico ufficiale e da porto di armi o oggetti atti a offendere. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per la colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.
Norme richiamate
art. 6, comma 6, l. n. 401 del 1989
integra il reato di inosservanza dell'obbligo di presentazione imposto dal DASPO; la Corte ribadisce che l'omissione non è scriminata se non è provata una vera forza maggiore.
art. 6, comma 3, l. n. 401 del 1989
richiamato come precedente per uno dei reati commessi in occasione del quale risultava la condanna rilevante ai fini della recidiva specifica.
art. 339 c.p.
richiamato per qualificare l'aggravamento di un precedente reato di violenza e minaccia a pubblico ufficiale, valorizzato per la recidiva.
art. 4 l. n. 110 del 1975
richiamato come precedente reato di porto di armi o oggetti atti ad offendere, considerato dalla Corte ai fini della recidiva specifica.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre censure che si risolvano nella mera rilettura del compendio probatorio o nella riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, se non si indicano specifici travisamenti della prova o vizi della motivazione.
- La violazione dell'obbligo di presentazione imposto dal DASPO integra il reato previsto dall'art. 6, comma 6, l. n. 401 del 1989, e l'esimente della forza maggiore richiede un impedimento effettivo, non superabile e tempestivamente rappresentato all'autorità competente.
- La mancata presentazione al Commissariato non può essere giustificata quando risulti che l'obbligato si era regolarmente presentato in precedenza per lo stesso evento, non aveva segnalato alcun impedimento e aveva già violato più volte l'obbligo impostogli.
- La recidiva specifica può essere legittimamente applicata quando i precedenti penali evidenzino una concreta omogeneità o comunque significativa attinenza con la nuova condotta, specie se relativi a reati connotati da violenza contro pubblici ufficiali e da detenzione o porto di armi.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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