Sentenza del 24/09/2019 n. 23675 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune aveva emesso un avviso di accertamento ICI per l'anno 2006, contestando il parziale versamento dell'imposta su terreni inseriti nel PRG come edificabili. L'ente aveva applicato retroattivamente aliquote e valori per le aree edificabili stabiliti con Delibera comunale n. 23 del 30 marzo 2010. La contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo, tra l'altro, il difetto di motivazione, poiché l'avviso non indicava concretamente i criteri utilizzati per determinare il maggior valore imponibile dei terreni.
La decisione
La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente e la CTR aveva rigettato l'appello del Comune, ritenendo l'avviso fondato su una mera motivazione di stile e privo di riferimenti concreti e specifici alle caratteristiche dei terreni, anche perché i valori applicati riguardavano aree parzialmente lottizzate, mentre quelle in esame risultavano prive di concreta o potenziale lottizzazione. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Comune: il primo motivo era inammissibile perché mirava a una nuova valutazione delle prove; il secondo era inammissibile per difetto di autosufficienza e comunque infondato, essendo il richiamo al giudicato esterno soltanto aggiuntivo rispetto alla motivazione principale; il terzo era inammissibile perché il Comune non aveva trascritto né illustrato adeguatamente i documenti che assumeva non esaminati. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2, 5 e 11
Norme richiamate in materia di presupposto dell'ICI, determinazione della base imponibile e accertamento dell'imposta. Nel caso concreto, l'applicazione di tali disposizioni richiedeva una motivazione idonea a spiegare la qualificazione edificabile dei terreni e i criteri di determinazione del loro valore.
Legge n. 241 del 1990, art. 3
Impone la motivazione dei provvedimenti amministrativi. La motivazione deve consentire al destinatario di comprendere le ragioni della pretesa e di contestarla efficacemente.
Legge n. 212 del 2000, art. 7
Prevede l'obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria. Un avviso non può limitarsi a formule generiche, ma deve indicare gli elementi di fatto e i criteri giuridici ed estimativi posti a fondamento della pretesa.
Codice civile, art. 2909
Disciplina l'efficacia del giudicato. In materia tributaria, il giudicato relativo a una determinata annualità può estendersi ad altre annualità quando riguarda elementi permanenti o pluriennali del rapporto tributario, salvo che l'annullamento precedente sia fondato esclusivamente su vizi formali o di motivazione.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 3
Consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove già esaminate dal giudice di merito.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 5
Riguarda l'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti. La censura deve indicare con precisione il fatto, il documento rilevante, il contenuto decisivo e il modo in cui la questione è stata sottoposta al giudice di merito.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Prevede, in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, l'obbligo di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato già dovuto.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento relativo a terreni edificabili deve spiegare in modo concreto sia il presupposto dell'imposizione sia il metodo utilizzato per determinare il valore imponibile. Il semplice richiamo a regolamenti o delibere comunali può non essere sufficiente.
- I valori deliberati dal Comune per aree edificabili devono essere correlati alle caratteristiche effettive dei terreni accertati, quali grado di urbanizzazione, possibilità concreta di edificazione, lottizzazione e destinazione urbanistica.
- L'amministrazione non può fondare retroattivamente la maggiore pretesa su valori fissati con un atto successivo senza chiarire la loro funzione e la loro compatibilità con la disciplina applicabile all'annualità accertata.
- Nel ricorso per cassazione non è possibile chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio sotto l'apparente denuncia di violazione di legge.
- Chi denuncia l'omesso esame di documenti deve trascriverne almeno le parti decisive, indicare quando e come li ha sottoposti al giudice di merito e spiegare la loro concreta incidenza sulla decisione.
- Il giudicato relativo a un'annualità tributaria può produrre effetti su annualità diverse quando riguarda elementi stabili o pluriennali del rapporto, ma normalmente non si estende automaticamente se la precedente decisione aveva annullato l'atto soltanto per un vizio di motivazione.
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