Sentenza n. 744/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- della Sezione Lavoro del Tribunale di Lodi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Lodi, recante condanna al pagamento della Retribuzione Professionale Docenti per complessivi euro 2.649,57
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice privata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Lodi, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere euro 2.649,57 a titolo di Retribuzione Professionale Docenti maturata durante il periodo di precariato e delle supplenze. Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per le amministrazioni pubbliche prima dell'avvio del recupero coattivo, il Ministero non ha adempiuto. La ricorrente ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, pagando le somme riconosciute dal titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione, le spese di esame, copia e notificazione dovuti in base al titolo e gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal giudicato e dalla legge. Il giudice ha precisato che i conteggi della creditrice non sono vincolanti quanto alla determinazione definitiva del capitale residuo e degli interessi: l'Amministrazione deve verificarne misura e decorrenza secondo il titolo e le norme applicabili. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attribuendogli 120 giorni per determinare l'importo dovuto e adottare gli atti contabili necessari, senza compenso aggiuntivo poiché l'incarico rientra nei compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e adottare le misure necessarie a renderla effettiva.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giudiziari esecutivi del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo a favore delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici prima dell'avvio dell'azione di recupero coattivo di somme di denaro.
artt. 1282 e ss. c.c.
Gli interessi e gli accessori spettanti devono essere determinati in base al titolo giudiziale e alla legge, verificandone misura e decorrenza; i conteggi della parte creditrice non vincolano definitivamente l'Amministrazione.
art. 1283 c.c.
Rileva, insieme alle ulteriori disposizioni del codice civile sugli interessi, per la determinazione della misura e della decorrenza degli interessi dovuti in sede di esecuzione del giudicato.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile, compresa la distrazione.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per l'onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario ha funzione esecutiva e satisfattiva, non costitutiva del diritto di credito: l'esatta consistenza della pretesa deve essere ricavata dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali.
- Quando il titolo esecutivo è stato notificato e sono decorsi i 120 giorni previsti dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, l'inadempimento dell'amministrazione al pagamento di una somma di denaro può essere fatto valere mediante giudizio di ottemperanza.
- L'accoglimento dell'ottemperanza non rende automaticamente vincolanti i conteggi della parte creditrice: l'amministrazione deve verificare capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi e degli accessori secondo il giudicato e la legge.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine giudiziale di pagamento, il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, conferendogli il potere di determinare definitivamente l'importo dovuto e adottare gli atti contabili necessari all'esecuzione.
- Non è dovuto uno specifico compenso al commissario ad acta quando l'incarico è affidato a un dipendente pubblico e rientra nei suoi compiti istituzionali di gestione della spesa pubblica.
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