Cassazione Penale, Sentenza n. 20739/2024 del 24/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 9 novembre 2023 che aveva confermato la custodia in carcere solo per il reato di associazione mafiosa (capo A) annullando la residua contestazione per mancanza della querela. Il ricorrente deduceva due motivi: (1) violazione degli artt. 309, comma 9, e 292, comma 2, c.p.p., sostenendo che l'ordinanza del GIP non avesse autonoma motivazione ma riproducesse pedissequamente la richiesta del pubblico ministero e che il PM non avesse trasmesso al GIP tutti gli atti d'indagine; da ciò, a suo avviso, sarebbe derivata la perdita di efficacia della misura cautelare; (2) violazione degli artt. 291 e 309, commi 5 e 10, c.p.p., per mancata autonoma valutazione del GIP.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondata la tesi secondo cui l'omessa trasmissione al GIP, da parte del PM, di atti d'indagine antecedenti alla richiesta comporterebbe la perdita di efficacia della misura: la perdita di efficacia si verifica solo se il Tribunale del riesame non riceve gli atti che il GIP aveva invece ricevuto dal PM; l'omissione del PM rende solo inutilizzabili gli atti non trasmessi ma non invalida automaticamente la misura. Sul secondo motivo la censura è stata dichiarata inammissibile per decadenza (non sollevata al momento del riesame) e, comunque, manifestamente infondata: il GIP aveva fornito, seppur sinteticamente, una motivazione autonoma indicando gli elementi ritenuti rilevanti (tra cui la vicenda "Tamburrino") e valutando sia gli elementi oggettivi sia quelli soggettivi (affectio societatis). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali. È disposto inoltre l'invio di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Disciplina gli obblighi del giudice per le indagini preliminari in tema di motivazione dell'ordinanza cautelare e la procedura di trasmissione degli atti; la Corte distingue tra omissione di trasmissione dal PM al GIP (che non invalida automaticamente la misura) e omissione di trasmissione dal GIP al Tribunale del riesame (che può determinare la perdita di efficacia della misura)
art. 292 cod. proc. pen.
Imposta il requisito della motivazione sull'applicazione delle misure cautelari; la mancanza di autonoma valutazione può costituire nullità, ma tale vizio deve essere tempestivamente dedotto nel riesame o si perde la facoltà di poterlo invocare in Cassazione
art. 291 cod. proc. pen.
Riferimento formale relativo alla materia del riesame/devoluzione delle impugnazioni: la Corte osserva che la devoluzione al Tribunale comporta l'esame degli atti effettivamente trasmessi dal GIP e che certe censure non possono trasformare in perdita d'efficacia della misura omissioni compiute anteriormente dal PM
art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
comma 1-ter e rinvio al comma 1-bis
Prevede l'obbligo di trasmettere copia della decisione al direttore dell'istituto di detenzione affinché siano adottati gli adempimenti previsti; la Corte ordina tale comunicazione a cura della cancelleria
Massime di principio
- L'omissione del pubblico ministero nella trasmissione di atti d'indagine al GIP non determina di per sé la perdita di efficacia della misura cautelare: essa può rendere inutilizzabili le prove non trasmesse, ma la misura resta valida se il Tribunale del riesame ha ricevuto gli atti che il GIP aveva effettivamente ricevuto dal PM
- La selezione, da parte del PM, degli atti prodotti a sostegno della richiesta di misura rientra nelle sue prerogative investigative; il GIP può basare la propria decisione su informativa della polizia giudiziaria o su sintesi delle sommarie informazioni purché esplichi una valutazione autonoma
- La carenza di autonoma motivazione del provvedimento cautelare (ratifica pedissequa della richiesta del PM) è un vizio che va tempestivamente denunciato nel procedimento di riesame; se non rilevato in quella sede, è inammissibile sollevarlo in Cassazione per decadenza
- Per essere valida, la motivazione del GIP non deve essere necessariamente estesa ma deve comunque evidenziare gli elementi probatori ritenuti rilevanti e la valutazione, anche sintetica, della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari
- Se un capo di imputazione è procedibile a querela e manca la querela, quel capo può essere annullato (come avvenuto); quindi in casi misti verificare sempre la presenza della condizione di procedibilità per le imputazioni soggette a querela
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20567/2024 del 24/05/2024
- Sentenza penale · 24 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20571/2024 del 24/05/2024
- Sentenza penale · 24 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20573/2024 del 24/05/2024
- Sentenza penale · 24 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20575/2024 del 24/05/2024
- Sentenza penale · 24 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20576/2024 del 24/05/2024
- Sentenza penale · 24 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20577/2024 del 24/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →