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Sentenza

Sentenza n. 4132/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento e/o la declaratoria di illegittimità - del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di accesso agli atti inviata in data 1°.12.2025 a mezzo portale, con la quale la società ricorrente ha richiesto alla Stazione Appaltante di prendere visione della documentazione di gara, e, in particolar modo, dei seguenti documenti: “Offerta amministrativa, tecnica ed economica presentata dagli operatori economici partecipanti, comprensiva di eventuali giustificativi e schede tecniche”; - del contegno serbato dalla Stazione Appaltante attraverso l'omessa ostensione di tutta la documentazione afferente al subprocedimento di anomalia, nonché degli atti, dei dati e delle informazioni presupposte all’aggiudicazione, in violazione dell'art. 36 commi nn. 1, 2 e 5, D.lgs. n. 36/2023; e per il conseguente accertamento e la declaratoria del diritto della società ricorrente di avere pieno accesso alla documentazione richiesta con l'istanza di cui sopra; e, quindi, per la condanna della Stazione Appaltante all'ostensione, ex art. 116 d.lgs. n. 104/2010, della documentazione oggetto dell'istanza di accesso, e comunque di tutta la documentazione prevista ex lege dall'art. 36 commi 1 e 2, D.lgs. n. 36/2023.

Giustizia amministrativa202600655

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di accesso alla documentazione di gara e omessa ostensione degli atti relativi alla verifica dell'anomalia

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., domanda di accertamento del diritto di accesso alla documentazione relativa a una gara per la fornitura di ausili per incontinenza, chiedendo in particolare l'offerta amministrativa, tecnica ed economica degli operatori partecipanti, gli eventuali giustificativi e le schede tecniche, nonché tutti gli atti del subprocedimento di verifica dell'anomalia riguardante le imprese aggiudicatarie dei lotti n. 2, 5 e 7 e, più in generale, le imprese collocate in posizione precedente in graduatoria e sottoposte a verifica. L'accesso era stato richiesto alla stazione appaltante il 1° dicembre 2025 tramite portale, senza ottenere ostensione. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato che il ricorso era stato superato dalla proposizione di un successivo ricorso, avente a oggetto il provvedimento espresso del 27 gennaio 2026 con cui la stazione appaltante aveva parzialmente respinto una successiva istanza di accesso del 29 dicembre 2025, negando in particolare l'ostensione dei giustificativi presentati dalle imprese aggiudicatarie.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione si fonda sulla dichiarazione resa dalla stessa ricorrente in udienza, secondo cui il presente giudizio era stato superato dal successivo ricorso proposto contro il sopravvenuto provvedimento espresso di diniego parziale relativo alla successiva istanza di accesso. In applicazione del principio dispositivo che governa il processo amministrativo, il giudice non può decidere d'ufficio il merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire quando questa dichiari di non avere più interesse alla pronuncia; deve pertanto adottare una decisione conforme alla dichiarazione processuale. Le spese sono state compensate tra le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il rito per la tutela giurisdizionale del diritto di accesso; la ricorrente lo ha utilizzato per chiedere l'accertamento del diritto all'ostensione e la condanna della stazione appaltante.

  • art. 36, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 36/2023

    È richiamato quale fondamento dell'istanza di accesso alla documentazione di gara e degli obblighi di ostensione dedotti dalla ricorrente; la sentenza non ne esamina il merito perché dichiara il ricorso improcedibile.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, il ricorrente dichiara che la controversia è stata superata da un successivo giudizio avente a oggetto il provvedimento espresso sopravvenuto sulla medesima esigenza sostanziale, il ricorso originario deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • In applicazione del principio dispositivo, il giudice amministrativo non può procedere d'ufficio alla decisione di merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire quando questa manifesti espressamente di non avere interesse alla pronuncia; deve adottare una decisione conforme a tale dichiarazione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso agli atti di garaRito appalti e sorte del contrattoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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