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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7566/2022 del 02/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha dichiarato che la motivazione della sentenza d'appello è meramente apparente e configurante violazione di legge perché le argomentazioni non sono ancorate alle peculiarità del caso concreto. Ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Caltanissetta.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso per cassazione deduce la mancanza di motivazione, specificamente l'"assenza grafica" della motivazione, ai sensi degli artt. 125 e 544 c.p.p.; si lamenta che la sentenza impugnata contiene argomentazioni e riferimenti fattuali (data del reato, nomi dei tecnici accertatori, entità della sanzione) estranei alla vicenda dell'imputata, rendendo la motivazione meramente apparente e non ancorata al caso concreto.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'enunciazione del motivo nel ricorso; usata per indicare la forma di presentazione del motivo di cassazione.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione delle decisioni giudiziali; il ricorrente denuncia la carenza di motivazione.

  • art. 544 cod. proc. pen.

    Invocato in tema di motivazione della sentenza penale e della possibilità di censura in cassazione per motivazione insufficiente o apparente.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, conv. L. 18 dicembre 2020, n.176

    Richiamato in relazione alla requisitoria del Procuratore Generale; riferimento procedurale senza incidenza sostanziale sulla decisione di merito.

  • artt. 1 e 7 del d.l. n.105 del 2021

    Citati come riferimenti formali alla disciplina procedurale e alle modalità di svolgimento della requisitoria; non determinanti sulla valutazione della motivazione.

  • Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio secondo cui la motivazione non può essere meramente apparente e deve essere ancorata ai risultati dell'accertamento e alle peculiarità del caso concreto.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza deve essere chiara, specifica e ancorata ai fatti del caso concreto; riferimenti fattuali estranei possono rendere la motivazione "meramente apparente" e configurare violazione di legge.
  • Se una decisione di merito riporta date, nomi o dettagli incongruenti con il fascicolo dell'imputato, è legittimo il ricorso per cassazione per vizio di motivazione.
  • Il rimedio per motivazione carente o apparente è l'annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello, quando la lacuna incide sulla ricostruzione del fatto e sulla valutazione della responsabilità.
  • In casi simili il ricorrente dovrebbe censurare la mancanza di motivazione richiamando gli artt. 125 e 544 c.p.p. e la giurisprudenza che delimita il contenuto minimo della motivazione.
  • Le corti di merito devono evitare di fondare le decisioni su elementi non pertinenti o su fascicoli diversi; l'accuratezza formale dei riferimenti fattuali è componente essenziale della validità della motivazione.

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