Cassazione Penale, Sentenza n. 20231/2024 del 22/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza di riesame che ha confermato la custodia cautelare (esclusa solo l'aggravante della transnazionalità). I motivi (otto) contestano: 1) incompetenza funzionale/territoriale del Gip che convalidò il fermo e quindi inefficacia della misura; 2) incompetenza del Gip di Palermo ad applicare la misura; 3) mancato deposito/trasmissione al Gip e al Tribunale del riesame di una videoripresa ritenuta unica fonte indiziaria e conseguente nullita/inefficacia della misura; 4) inesistenza di competenza investigativa della Procura Distrettuale Antimafia di Palermo; 5) travisamento della prova per carenza di indizi data la mancanza del video; 6) carenza dei gravi indizi in relazione agli artt. 73 e 74 DPR 309/1990 (contenuto degli imballaggi e partecipazione associativa); 7) mancanza di specificazione del contributo causale di ciascun membro dell'equipaggio e violazione dell'art. 110 c.p.; 8) illogicità della motivazione sulle esigenze cautelari (assenza pericolo di fuga e di reiterazione, possibilità di misure meno afflittive).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi quattro motivi, nella parte che sollevava questioni di diritto, sono stati ritenuti inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3, come questioni di diritto non denunziabili in quel modo. Quanto alla censura sull'incompetenza e sull'inefficacia del provvedimento di convalida, la Corte ha richiamato consolidata giurisprudenza di Sezioni Unite: l'ordinanza di convalida emessa dal giudice del luogo di fermo ha efficacia provvisoria (art. 27 c.p.p.) e la nullità o incompetenza del primo giudice non invalida automaticamente il successivo provvedimento cautelare emesso dal giudice territorialmente competente, salvo i limiti e i termini previsti (es. obbligo di rinnovo entro 20 giorni). Il motivo relativo al mancato deposito della videoripresa è stato ritenuto infondato: il P.M. deve trasmettere al riesame gli atti ritenuti rilevanti per sostenere la richiesta cautelare e non l'intero fascicolo; se il contenuto del video è stato descritto nei verbali/informative, non v'era obbligo di allegare il supporto elettronico. La contestazione sulla competenza della DDA è inammissibile perché priva di interesse personale e la competenza si determina dall'imputazione anche provvisoria (art. 5 d.l. 367/1991). I motivi sulle prove e sull'insussistenza dei gravi indizi sono dichiarati inammissibili o manifestamente infondati per aspecificità o per mancata confutazione analitica della motivazione del Tribunale di Palermo. La Corte ha confermato che sussistono gravi indizi e che ricorrono esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e rischio di fuga, anche per cittadinanza extra-UE e mancato radicamento), pertanto la custodia è ritenuta idonea. Il ricorrente è condannato alle spese e a una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende; la decisione non comporta la liberazione dell'imputato e ne sarà data comunicazione alle autorità competenti.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ricorda che questioni di diritto presentate come vizi di motivazione sono inammissibili ai sensi del comma 3 quando riguardano questioni giuridiche non dedotte come violazione di legge.
art. 390 c.p.p.
Individua il giudice competente per la convalida di arresto e fermo; la Corte chiarisce che tale competenza per la convalida non comporta competenza esclusiva e deroga alle regole territoriali delle misure cautelari.
art. 391 c.p.p. (commi 5 e 6)
Regola l'applicazione di misure cautelari in occasione della convalida; la giurisprudenza ha qualificato tali provvedimenti come interventi d'urgenza con efficacia provvisoria, la cui eventuale invalidità non estende automaticamente invalidità ad un successivo provvedimento del giudice territorialmente competente.
art. 27 c.p.p.
Prevede l'efficacia provvisoria del provvedimento emesso dal giudice che convalida l'arresto/fermo quando il luogo del fermo è diverso da quello del reato; la Corte ne ha confermato la natura provvisoria.
art. 291 c.p.p.
Riguarda l'intervento d'urgenza e la natura degli atti utilizzabili; la Corte richiama che la competenza cautelare d'urgenza non implica sempre deroga alla competenza territoriale.
art. 309 c.p.p. (comma 5)
Disciplina l'obbligo di trasmettere gli atti al riesame; la Corte precisa che l'obbligo riguarda gli atti selezionati dal P.M. per sostenere la richiesta cautelare e non l'intero fascicolo, per cui non sempre è necessario allegare supporti audiovisivi se il loro contenuto è stato adeguatamente descritto nei verbali.
art. 293 c.p.p. (lett. e)
Riconosce al destinatario della misura il diritto di accesso agli atti su cui si fonda il provvedimento; la Corte osserva che l'onere probatorio di dimostrare l'esistenza di un dato materiale nel fascicolo compete alla difesa se lo invoca.
art. 5 decreto-legge n. 367/1991 (conv. L. n. 8/1992)
Attribuisce competenze alla Procura Distrettuale Antimafia; la Corte afferma che la competenza investigativa si radica sulla base dell'imputazione anche provvisoria (es. art. 74 DPR 309/1990).
artt. 73 e 74 DPR n. 309/1990
Norme sui reati in materia di stupefacenti (traffico e detenzione per finalità di spaccio, e fattispecie aggravate/associative); la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari raccolti fossero compatibili con la fattispecie associativa e il traffico internazionale.
art. 275 c.p.p. (comma 3)
Si riferisce alle presunzioni relative connesse alle esigenze cautelari; la Corte ha ricordato che il riconoscimento dei gravi indizi può comportare presunzioni relative sull'esigenza della custodia.
art. 273 c.p.p.
Tratta della motivazione e della valutazione della prova; la Corte precisa i limiti del sindacato in sede di legittimità sul travisamento della prova.
art. 274 c.p.p.
Regola le esigenze cautelari e le misure; la Corte ha valutato centro della motivazione del riesame in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla proporzionalità della custodia.
art. 110 c.p.
Principio del concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale circa il concorso e il contributo causale degli equipaggi alla realizzazione dell'impresa criminosa.
Massime di principio
- La competenza per la convalida di arresto/fermo (art. 390 c.p.p.) non coincide automaticamente con una competenza esclusiva e derogatoria per l'applicazione delle misure cautelari: il provvedimento del giudice della convalida ha carattere provvisorio (art. 27 c.p.p.) e la sua possibile invalidità non invalida automaticamente un successivo provvedimento del giudice territorialmente competente, salvo i casi e i termini previsti dalla legge e dalla giurisprudenza di legittimità.
- In sede di riesame il P.M. è tenuto a trasmettere gli atti ritenuti rilevanti per sostenere la richiesta cautelare (art. 309 c.p.p.); non vi è un obbligo tassativo di allegare l'intero materiale probatorio (es. videoriprese) se il loro contenuto è efficacemente descritto nelle informative o nei verbali posti a fondamento della richiesta.
- La competenza della Procura Distrettuale Antimafia si determina in base all'imputazione anche provvisoria; la contestazione della competenza investigativa è inammissibile se priva di un interesse specifico del ricorrente a incidere sulla sua posizione cautelare.
- In cassazione il sindacato sulla motivazione delle misure cautelari è limitato: la Corte può verificare la logicità, la non contraddittorietà e la sufficienza della motivazione e individuare eventuali travisamenti della prova solo quando l'errore riguardi il contenuto materiale delle prove (il 'significante') e non una diversa valutazione dei fatti.
- Le doglianze generiche o non confrontate analiticamente con i passaggi motivazionali del provvedimento impugnato sono inammissibili: in tema di gravi indizi è necessario contestare punto per punto la concludenza logica degli elementi considerati dal giudice.
- Quando siano ritenuti sussistenti gravi indizi in reati di traffico internazionale di stupefacenti e vi siano elementi concreti che indichino rischio di reiterazione e fuga (es. cittadini extra-UE senza legami col territorio, uso di reti criptate, modalità operative complesse), la custodia cautelare può risultare proporzionata e necessaria.
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