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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05859/2023 del 27/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso a seguito di verifica fiscale nei confronti di una società, con cui l’Ufficio recuperava a tassazione, per l’anno d’imposta 2011, un maggior reddito imponibile ai fini delle imposte dirette e dell’IVA. Il recupero riguardava un costo ritenuto non adeguatamente documentato e riferito a prestazioni indicate in una fattura emessa da una società estera, relative a contatti telefonici privi, secondo l’Ufficio, di sufficiente evidenza documentale. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente valorizzando il contratto stipulato con la società estera e l’aggiudicazione della commessa al cliente finale; la CTR aveva confermato, ritenendo che l’ipotesi dell’Ufficio fosse congetturale e che la fattura fosse idonea a collegare la prestazione al contratto e a documentare il costo. In cassazione l’Agenzia denunciava, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 109 TUIR e degli artt. 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la CTR avesse errato nel riparto dell’onere probatorio in tema di inerenza dei componenti negativi di reddito e avesse valorizzato presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la doglianza, formalmente proposta come violazione di legge e degli artt. 2727 e 2729 c.c., mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito. In particolare, l’onere della prova era stato correttamente posto a carico del contribuente e la CTR aveva apprezzato elementi istruttori prodotti dalla società, collegandoli logicamente alla prestazione fatturata e ritenendo sufficiente la documentazione a giustificare il costo. Non essendo dedotto un vero errore sul riparto dell’onere probatorio, ma solo una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, il motivo è stato ritenuto non scrutinabile in cassazione. Conseguentemente, la Corte ha condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di legittimità. È stato inoltre precisato che non si applica l’ulteriore contributo unificato per la parte pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge, ma non di ottenere una rivalutazione del merito probatorio sotto le spoglie della violazione di legge.

  • art. 109 TUIR

    richiamato dall’Ufficio in tema di deducibilità e inerenza dei componenti negativi del reddito d’impresa; la Corte non ne dà una lettura autonoma, ma rileva che la censura era in realtà diretta contro l’accertamento di fatto.

  • art. 2727 c.c.

    le norme sulle presunzioni semplici possono essere violate solo se il giudice attribuisce valore presuntivo a elementi che egli stesso qualifica come non idonei, o viceversa; nel caso concreto la CTR ha svolto una valutazione logica degli elementi indiziari.

  • art. 2729 c.c.

    la violazione è censurabile solo quando il giudice affermi la gravità, precisione e concordanza degli indizi e poi li ritenga comunque insufficienti, o viceversa; qui la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia semplicemente valutato il compendio istruttorio.

  • art. 2697 c.c.

    la violazione dell’onere della prova ricorre solo se il giudice lo distribuisce tra le parti in modo errato; non ricorre quando si contesti l’apprezzamento dell’esito della prova o la sufficienza della prova fornita dalla parte onerata.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    indicato come il corretto paradigma per censurare un eventuale erroneo apprezzamento del materiale probatorio, non come violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte precisa che non si applica l’ulteriore contributo unificato alla parte pubblica soccombente ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • In cassazione la violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice di merito abbia invertito o alterato la regola di riparto dell’onere della prova; non quando si contesti la valutazione, in concreto, delle prove ritenute sufficienti a soddisfare tale onere.
  • La censura per violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito alle presunzioni un valore incompatibile con la propria qualificazione degli indizi; non è invece consentito usare tali norme per sollecitare una diversa lettura del materiale istruttorio.
  • Il sindacato di legittimità non può trasformarsi in un nuovo giudizio di merito sulla attendibilità e sufficienza delle prove: se il giudice di merito ha motivato logicamente il collegamento tra documenti, contratto e prestazione fatturata, la contestazione della parte che mira a una diversa ricostruzione del fatto è inammissibile.
  • Ai fini della deducibilità di un costo d’impresa, la documentazione contrattuale e fatturale può essere ritenuta sufficiente dal giudice di merito quando consenta di collegare la prestazione al rapporto sottostante e il controllo di cassazione non può sostituirsi a tale apprezzamento fattuale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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