Cassazione Civile, Ordinanza n. 05859/2023 del 27/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso a seguito di verifica fiscale nei confronti di una società, con cui l’Ufficio recuperava a tassazione, per l’anno d’imposta 2011, un maggior reddito imponibile ai fini delle imposte dirette e dell’IVA. Il recupero riguardava un costo ritenuto non adeguatamente documentato e riferito a prestazioni indicate in una fattura emessa da una società estera, relative a contatti telefonici privi, secondo l’Ufficio, di sufficiente evidenza documentale. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente valorizzando il contratto stipulato con la società estera e l’aggiudicazione della commessa al cliente finale; la CTR aveva confermato, ritenendo che l’ipotesi dell’Ufficio fosse congetturale e che la fattura fosse idonea a collegare la prestazione al contratto e a documentare il costo. In cassazione l’Agenzia denunciava, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 109 TUIR e degli artt. 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la CTR avesse errato nel riparto dell’onere probatorio in tema di inerenza dei componenti negativi di reddito e avesse valorizzato presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la doglianza, formalmente proposta come violazione di legge e degli artt. 2727 e 2729 c.c., mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito. In particolare, l’onere della prova era stato correttamente posto a carico del contribuente e la CTR aveva apprezzato elementi istruttori prodotti dalla società, collegandoli logicamente alla prestazione fatturata e ritenendo sufficiente la documentazione a giustificare il costo. Non essendo dedotto un vero errore sul riparto dell’onere probatorio, ma solo una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, il motivo è stato ritenuto non scrutinabile in cassazione. Conseguentemente, la Corte ha condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di legittimità. È stato inoltre precisato che non si applica l’ulteriore contributo unificato per la parte pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge, ma non di ottenere una rivalutazione del merito probatorio sotto le spoglie della violazione di legge.
art. 109 TUIR
richiamato dall’Ufficio in tema di deducibilità e inerenza dei componenti negativi del reddito d’impresa; la Corte non ne dà una lettura autonoma, ma rileva che la censura era in realtà diretta contro l’accertamento di fatto.
art. 2727 c.c.
le norme sulle presunzioni semplici possono essere violate solo se il giudice attribuisce valore presuntivo a elementi che egli stesso qualifica come non idonei, o viceversa; nel caso concreto la CTR ha svolto una valutazione logica degli elementi indiziari.
art. 2729 c.c.
la violazione è censurabile solo quando il giudice affermi la gravità, precisione e concordanza degli indizi e poi li ritenga comunque insufficienti, o viceversa; qui la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia semplicemente valutato il compendio istruttorio.
art. 2697 c.c.
la violazione dell’onere della prova ricorre solo se il giudice lo distribuisce tra le parti in modo errato; non ricorre quando si contesti l’apprezzamento dell’esito della prova o la sufficienza della prova fornita dalla parte onerata.
art. 360 n. 5 c.p.c.
indicato come il corretto paradigma per censurare un eventuale erroneo apprezzamento del materiale probatorio, non come violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte precisa che non si applica l’ulteriore contributo unificato alla parte pubblica soccombente ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- In cassazione la violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice di merito abbia invertito o alterato la regola di riparto dell’onere della prova; non quando si contesti la valutazione, in concreto, delle prove ritenute sufficienti a soddisfare tale onere.
- La censura per violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito alle presunzioni un valore incompatibile con la propria qualificazione degli indizi; non è invece consentito usare tali norme per sollecitare una diversa lettura del materiale istruttorio.
- Il sindacato di legittimità non può trasformarsi in un nuovo giudizio di merito sulla attendibilità e sufficienza delle prove: se il giudice di merito ha motivato logicamente il collegamento tra documenti, contratto e prestazione fatturata, la contestazione della parte che mira a una diversa ricostruzione del fatto è inammissibile.
- Ai fini della deducibilità di un costo d’impresa, la documentazione contrattuale e fatturale può essere ritenuta sufficiente dal giudice di merito quando consenta di collegare la prestazione al rapporto sottostante e il controllo di cassazione non può sostituirsi a tale apprezzamento fattuale.
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