Cassazione Civile, Ordinanza n. 03778/2023 del 08/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (soggetti convenuti)
La controversia
Una associazione politica aveva convenuto più soggetti chiedendo: a) la condanna alla restituzione o al pagamento di una somma che assumeva costituire parte di contributi elettorali destinati a una precedente lista e poi illecitamente sottratti o comunque dispersi; b) il risarcimento del danno non patrimoniale per asserite false accuse diffamatorie; c) l’accertamento del conflitto di interessi e del difetto di ius postulandi di uno dei convenuti. Il Tribunale di Perugia ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Roma, qualificando la prima domanda come risarcitoria e ritenendo non radicata a Perugia la competenza né per il foro generale delle persone fisiche né per il luogo di insorgenza o esecuzione dell’obbligazione, trattandosi di obbligazione illiquida da eseguirsi nel domicilio del debitore. Ha inoltre escluso che la competenza di Perugia potesse derivare dal cumulo ex art. 104 c.p.c. La ricorrente, con unico motivo di regolamento di competenza, ha dedotto violazione degli artt. 42 ss., 10, comma 1, 104, 38 e 20 c.p.c., sostenendo che la domanda era collegata a un decreto ingiuntivo emesso verso un’associazione politica, che la lesione dei diritti politici era permanente e radicata in Perugia per effetto dello spostamento della sede legale, e che non era stata correttamente valorizzata la deroga di competenza per cumulo di domande. Ha chiesto anche la rinnovazione della notifica ad una delle parti, poi ritenuta non necessaria perché non vi era litisconsorzio necessario.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il regolamento di competenza. Ha ritenuto infondate le doglianze perché il ricorso non si confrontava con tutte le rationes decidendi dell’ordinanza impugnata e perché, nel merito, la domanda principale era stata correttamente qualificata come risarcitoria e non come ripetizione di indebito o azione revocatoria; ne è derivato che la competenza territoriale non poteva essere radicata in Perugia. La Corte ha confermato la declaratoria di competenza del Tribunale di Roma, ha condannato la ricorrente alle spese in favore delle parti costituite e ha escluso la condanna per lite temeraria. Ha inoltre richiamato il principio per cui la questione del c.d. doppio contributo unificato attiene alla giurisdizione tributaria.
Norme richiamate
art. 18 c.p.c.
Il foro generale delle persone fisiche rileva per determinare la competenza territoriale in base al domicilio/residenza del convenuto.
art. 20 c.p.c.
Per le obbligazioni, il foro alternativo è quello del luogo in cui è sorta l’obbligazione o di quello in cui deve essere eseguita; per un’obbligazione risarcitoria illiquida, l’esecuzione si collega al domicilio del debitore.
art. 38 c.p.c.
La competenza territoriale va verificata sulla base delle contestazioni effettivamente dedotte e delle regole di competenza applicabili al caso.
art. 104 c.p.c.
La deroga alla competenza per valore o territorio in caso di cumulo di domande opera solo se almeno una delle domande cumulate radica la competenza nel foro adito.
art. 2033 c.c.
La domanda non era qualificabile come ripetizione di indebito perché mancava l’allegazione di un pagamento eseguito da un solvens.
art. 2901 c.c.
La domanda non era qualificabile come revocatoria, poiché non era stata chiesta l’inefficacia di un atto per ricostituire la garanzia del debitore.
art. 96 c.p.c.
La responsabilità aggravata presuppone condotte processuali tenute nel giudizio in cui è proposta e non risultava, nella specie, integrata.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dipende da presupposti processuali e sostanziali; la questione della debenza rientra nella giurisdizione tributaria.
Massime di principio
- Quando si impugna una decisione sulla competenza, il ricorso deve confrontarsi con tutte le autonome rationes decidendi poste a base del provvedimento impugnato; la mancata censura di una sola di esse è sufficiente a sorreggere il rigetto.
- Ai fini del foro dell’obbligazione ex art. 20 c.p.c., se la pretesa ha natura risarcitoria e l’obbligazione è illiquida, il luogo di esecuzione si individua nel domicilio del debitore e non in quello del creditore.
- La competenza territoriale non può essere radicata mediante il cumulo ex art. 104 c.p.c. se nessuna delle domande cumulate è di per sé devoluta al giudice adito.
- La qualificazione della domanda deve essere compiuta in base al petitum sostanziale e alla causa petendi: una richiesta di condanna al ristoro del pregiudizio per la dispersione di somme non coincide con la ripetizione di indebito né con l’azione revocatoria se manca il relativo presupposto tipico.
- Non sussiste litisconsorzio necessario tra soggetti evocati come meri co-obbligati in solido.
- La condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. richiede comportamenti processuali riferibili al giudizio in cui la domanda è proposta e non può essere affermata in assenza di elementi concreti di mala fede, colpa grave o abuso del processo.
- La debenza del c.d. doppio contributo unificato è questione distinta dalla pronuncia processuale di rigetto o inammissibilità e, quanto al presupposto sostanziale del tributo, appartiene alla giurisdizione del giudice tributario.
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