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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05713/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La responsabilità già affermata in appello non è stata modificata; il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato sia sulla prova della riferibilità soggettiva del profitto nella truffa sia sulla dedotta violazione dell'art. 521 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile di una truffa. Con il primo motivo ha sostenuto che la sola intestazione del conto corrente su cui era stato versato l'ingiusto profitto non fosse sufficiente a fondare la responsabilità penale, contestando quindi il ragionamento inferenziale utilizzato per ricondurre a lui la condotta decettiva. Con il secondo motivo ha dedotto una violazione dell'art. 521 c.p.p., lamentando una riqualificazione giuridica del fatto. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati: quanto al primo, ha valorizzato la massima di esperienza secondo cui, in materia di truffa, chi percepisce il profitto illecito e riceve l'accredito delle somme fraudolentemente sottratte è normalmente anche l'autore dell'azione decettiva, salvo la prova di elementi concreti contrari; quanto al secondo, ha escluso qualsiasi violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza poiché la riqualificazione era stata provocata dall'accoglimento di un motivo d'impugnazione formulato dallo stesso appellante.

Norme richiamate

  • art. 521 c.p.p.

    Non vi è violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quando la riqualificazione giuridica del fatto sia stata ottenuta per effetto di un motivo di impugnazione proposto dallo stesso appellante; chi ha sollecitato la riqualificazione non può poi dolersene come di una lesione del contraddittorio.

  • art. 616 c.p.p.

    A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In tema di truffa, la percezione del profitto illecito e l'accredito delle somme sottratte costituiscono un forte indice indiziario della riferibilità dell'azione decettiva al soggetto che ne ha beneficiato, secondo un criterio di normalità causale.
  • Tale inferenza non determina un'inversione dell'onere della prova, ma opera come criterio di valutazione del compendio indiziario; per superarla sono necessari elementi concreti, specifici e logicamente compatibili che indichino l'intervento di terzi o una intestazione meramente formale del conto.
  • La violazione dell'art. 521 c.p.p. non è configurabile quando la riqualificazione del fatto sia conseguenza dell'accoglimento di una censura proposta dalla stessa parte che poi la lamenta, poiché in tal caso non vi è lesione del contraddittorio.
  • Quando il ricorso per cassazione è manifestamente infondato, la Corte può dichiararlo inammissibile con le conseguenti statuizioni accessorie sulle spese e sulla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
SottomaterieTruffa online
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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