Sentenza n. 984/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, secondo il ricorrente, della sentenza del Tribunale di Bergamo sul riconoscimento della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 401/2024, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, per l’importo di 500 euro annui, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la Carta o altro strumento equipollente. Il Ministero ha successivamente dichiarato che Sogei aveva accreditato l’importo nel borsellino elettronico del docente il 23 dicembre 2024. Poiché il ricorso di ottemperanza era stato notificato il 4 aprile 2025, il Collegio ha rilevato d’ufficio la possibile inammissibilità per intervenuto adempimento anteriore alla proposizione del ricorso, assegnando alle parti un termine per chiarire e documentare la data dell’accredito. Il ricorrente ha confermato di avere ricevuto l’accredito, dichiarando di non poter documentare la data esatta e rinunciando al ricorso; il Ministero non ha fornito ulteriore documentazione o chiarimenti.
La decisione
Il TAR non ha dichiarato l’estinzione del giudizio per rinuncia, perché la rinuncia non era stata notificata alle altre parti come richiesto dall’art. 84, comma 3, c.p.a. Tuttavia, dalla dichiarazione del ricorrente di avere ricevuto l’accredito e dalla rinuncia è stata desunta, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a. Le spese sono state compensate, in considerazione dell’incertezza sulla data effettiva dell’accredito e della mancata produzione, da parte dell’Amministrazione, di chiarimenti e documentazione dopo l’ordinanza istruttoria.
Norme richiamate
art. 84, comma 3, c.p.a.
la rinuncia non è stata notificata alle altre parti
La rinuncia non notificata alle altre parti non consente di dichiarare l’estinzione del giudizio per rinuncia.
art. 84, comma 4, c.p.a.
dalla rinuncia può desumersi (...) che è sopravvenuta la carenza di interesse del ricorrente alla decisione della causa
Anche quando la rinuncia non produce l’estinzione del giudizio, essa può costituire elemento dal quale desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
il ricorso va dichiarato improcedibile
La sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
il ricorso va dichiarato improcedibile
La disposizione è richiamata quale base processuale per la declaratoria di improcedibilità.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso non notificata alle altre parti non consente di dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.; tuttavia, essa può essere valutata, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., quale elemento idoneo a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse e a fondare la declaratoria di improcedibilità.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’avvenuto adempimento dell’amministrazione prima della proposizione del ricorso fa venir meno l’interesse alla decisione e comporta l’improcedibilità della domanda, anche quando la data esatta dell’adempimento non sia stata adeguatamente documentata, purché l’intervenuto soddisfacimento della pretesa risulti confermato dal ricorrente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1540/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1541/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1542/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1545/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1546/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1549/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →