Cassazione Penale, Sentenza n. 802/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il tribunale di Campobasso aveva assolto l'imputato dal reato previsto dall'art. 483 c.p., ritenendo che la domanda di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di raccolta di scommesse firmata dall'imputato non fosse un atto pubblico e pertanto la veridicità della dichiarazione circa l'assenza di precedenti condanne per reati connessi al gioco d'azzardo sarebbe penalmente irrilevante. Il Procuratore generale ha impugnato sostenendo che, dall'entrata in vigore del D.P.R. n. 445/2000, l'art. 76 equipara le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 alle attestazioni di atto pubblico e rinvia alle sanzioni del codice penale per le dichiarazioni mendaci, rendendo quindi penalmente rilevanti le false dichiarazioni rese dal privato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando la costante giurisprudenza secondo cui l'art. 76 del D.P.R. 445/2000 rinvia alle norme del codice penale e alle leggi speciali; ne consegue che il privato che renda false attestazioni su stati, qualità personali e fatti indicati nell'art. 46 del Testo Unico può rispondere del reato di cui all'art. 483 c.p. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio alla Corte d'appello di Campobasso per un nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 483 cod. pen.
Norma penale sanzionante le attestazioni false in atto pubblico; la Corte la applica anche alle false dichiarazioni sostitutive richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 (Testo Unico)
L'art. 76 equipara le dichiarazioni sostitutive previste dagli artt. 46 e 47 alle attestazioni formulate in atto pubblico e rinvia alle sanzioni del codice penale e delle leggi speciali per le dichiarazioni mendaci.
art. 46 D.P.R. 445/2000
Elenca gli stati, le qualità personali e i fatti che possono essere attestati con dichiarazione sostitutiva; false dichiarazioni su tali elementi rientrano nella responsabilità penale richiamata dall'art. 76.
Giurisprudenza richiamata
Cass. Sez. 6, n. 15485 del 24/03/2009 (Ferraglio); Cass. Sez. 5, n. 20570 del 10/05/2006 (Esposito)
Decisioni che consolidano l'orientamento secondo cui le dichiarazioni mendaci rese con le dichiarazioni sostitutive sono punibili ai sensi del codice penale in combinazione con l'art. 76 del D.P.R. 445/2000.
Massime di principio
- Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ai fini della responsabilità penale, sono equiparate alle attestazioni rese in atto pubblico dall'art. 76: la loro mendacità può integrare il reato previsto dall'art. 483 c.p.
- Non è più decisivo, ai fini penali, che la dichiarazione sia contenuta in un formale atto pubblico: l'equiparazione normativa amplia la rilevanza penale alle false dichiarazioni private rese in dichiarazioni sostitutive.
- In casi analoghi la difesa potrà concorrere provando l'assenza dell'elemento soggettivo (dolo), la veridicità fattuale della dichiarazione, o l'inapplicabilità dell'art. 46 al caso concreto; tali argomenti possono però non essere sufficienti se risulta chiara la mendacità dichiarativa.
- Chi presenta istanze amministrative contenenti dichiarazioni sostitutive rischia conseguenze sia amministrative che penali; è opportuno verificare sempre la corrispondenza fattuale delle dichiarazioni e l'esistenza di norme speciali richiamate dall'art. 76.
- Se la Cassazione annulla con rinvio, il nuovo giudizio dovrà riesaminare la rilevanza penale delle dichiarazioni alla luce dell'art. 76 e della giurisprudenza consolidata.
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