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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21411/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da cartelle esattoriali relative a imposta di bollo, per complessivi euro 1.659,19, che erano state annullate dalla C.T.P. di Roma. In appello, accolto il gravame del contribuente, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio ha liquidato le spese dell’intero giudizio in euro 800,00, in forma omnicomprensiva e con distrazione in favore del difensore antistatario, senza distinguere tra i singoli gradi e le diverse fasi processuali. Il ricorrente ha censurato tale statuizione deducendo, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 d.m. 5 aprile 2014 n. 55, delle tabelle parametriche allegate e dell’art. 15 del d.lgs. 546/1992, perché la liquidazione globale non consentiva di verificare il rispetto dei parametri minimi e la correttezza del calcolo.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in tema di spese giudiziali, la liquidazione deve avvenire in modo distinto per ciascun grado di giudizio e, secondo i parametri del d.m. n. 55/2014, per ciascuna fase, così da consentire il controllo dei criteri adottati e della conformità alle tabelle. Poiché la sentenza impugnata aveva liquidato una somma complessiva e omnicomprensiva per il doppio grado, senza tale distinzione, la decisione è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, cui è stata rimessa anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è stato invocato come parametro del motivo per denunciare violazione e falsa applicazione di legge nella liquidazione delle spese

  • art. 4 d.m. 5 aprile 2014 n. 55

    richiede che la liquidazione dei compensi avvenga secondo i parametri forensi e in modo verificabile

  • d.m. 37 del 2018

    richiamato quale modifica del d.m. n. 55/2014 ai fini della verifica dei parametri minimi

  • art. 15 d.lgs. 546 del 1990

    richiamato come norma sulle spese nel processo tributario

  • d.m. 20 luglio 2012, n. 140

    citato solo in relazione a un precedente orientamento sulla liquidazione delle spese processuali

Massime di principio

  • In materia di spese processuali, la liquidazione deve essere analitica e distinta per ciascun grado del giudizio, così da rendere controllabili i criteri seguiti dal giudice.
  • Quando si applicano i parametri forensi, la liquidazione va effettuata per ciascuna fase del giudizio, non potendo essere espressa in una somma unica e omnicomprensiva se ciò impedisce la verifica del rispetto delle tabelle.
  • La liquidazione globale delle spese di più gradi di giudizio, senza specificazione per grado e fase, integra violazione dei parametri normativi sulla liquidazione dei compensi e comporta cassazione con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

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