Cassazione Penale, Sentenza n. 25623/2023 del 14/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, proposta personalmente dal ricorrente il 19/11/2022, dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano del 14/06/2022. Il ricorso è stato ritenuto proposto da soggetto non legittimato in quanto presentato personalmente dopo l'entrata in vigore della legge 23/06/2017 n.103 (3/08/2017), che ha escluso la facoltà dell'imputato/condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione e ha previsto la necessità della sottoscrizione da parte di difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (richiamo agli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, c.p.p. e al precedente di Sez. U. n. 8914/2017).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., perché proposto personalmente da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, valutando che non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (richiamo a Corte cost. n.186/2000).
Norme richiamate
Legge 23 giugno 2017, n. 103
entrata in vigore il 3/08/2017
Ha escluso la facoltà per l'imputato/condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione, imponendo la firma di difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione per la validità dell'impugnazione
Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione ai requisiti di partecipazione del difensore nelle impugnazioni davanti alla Corte di cassazione
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Norma richiamata concernente la sottoscrizione degli atti difensivi davanti alla Corte di cassazione
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Consente alla Corte di dichiarare l'inammissibilità del ricorso de plano quando ricorra una causa di inammissibilità evidente, come la presentazione personale di un atto non consentito
Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Indica chi è legittimato a proporre impugnazioni; la Corte ha ritenuto il ricorrente non legittimato secondo questa disposizione
Art. 616, cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese processuali a carico della parte che propone un ricorso inammissibile
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per il principio secondo cui l'esonero dal versamento in favore della Cassa delle ammende richiede elementi che dimostrino l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso non sono emersi tali elementi
Sez. U., n. 8914 del 21/12/2017 (dep. 2018) - Aiello, Rv. 271333
Pregiudizio giurisprudenziale che conferma l'interpretazione secondo cui, dopo la legge n.103/2017, gli imputati/condannati non possono proporre personalmente ricorso per cassazione
Massime di principio
- Dopo l'entrata in vigore della legge n.103/2017 (3/08/2017) le impugnazioni per cassazione non possono essere proposte personalmente dall'imputato/condannato: devono essere sottoscritte da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La presentazione personale di un ricorso che richieda la firma di un difensore abilitato determina inammissibilità de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con conseguente condanna alle spese processuali.
- Oltre alle spese, può essere disposta la somma da versare alla Cassa delle ammende; l'esonero richiede prova che l'errore non sia imputabile alla parte (onere probatorio gravante sul ricorrente).
- Prima di proporre un ricorso per cassazione o atti assimilati, è essenziale verificare i requisiti formali e la legittimazione dell'istante (presenza e sottoscrizione di un difensore iscritto all'albo speciale), altrimenti i profili di merito non saranno esaminati.
- Se si contesta un provvedimento giudiziario e si è privi di difensore iscritto, è opportuno richiedere assistenza da un avvocato abilitato alla Corte di cassazione o valutare altri rimedi processuali ammessi per evitare la perdita del diritto di impugnazione per motivi formali.
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