Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25623/2023 del 14/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione, proposta personalmente dal ricorrente il 19/11/2022, dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano del 14/06/2022. Il ricorso è stato ritenuto proposto da soggetto non legittimato in quanto presentato personalmente dopo l'entrata in vigore della legge 23/06/2017 n.103 (3/08/2017), che ha escluso la facoltà dell'imputato/condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione e ha previsto la necessità della sottoscrizione da parte di difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (richiamo agli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, c.p.p. e al precedente di Sez. U. n. 8914/2017).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., perché proposto personalmente da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, valutando che non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (richiamo a Corte cost. n.186/2000).

Norme richiamate

  • Legge 23 giugno 2017, n. 103

    entrata in vigore il 3/08/2017

    Ha escluso la facoltà per l'imputato/condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione, imponendo la firma di difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione per la validità dell'impugnazione

  • Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione ai requisiti di partecipazione del difensore nelle impugnazioni davanti alla Corte di cassazione

  • Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma richiamata concernente la sottoscrizione degli atti difensivi davanti alla Corte di cassazione

  • Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di dichiarare l'inammissibilità del ricorso de plano quando ricorra una causa di inammissibilità evidente, come la presentazione personale di un atto non consentito

  • Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    Indica chi è legittimato a proporre impugnazioni; la Corte ha ritenuto il ricorrente non legittimato secondo questa disposizione

  • Art. 616, cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali a carico della parte che propone un ricorso inammissibile

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per il principio secondo cui l'esonero dal versamento in favore della Cassa delle ammende richiede elementi che dimostrino l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso non sono emersi tali elementi

  • Sez. U., n. 8914 del 21/12/2017 (dep. 2018) - Aiello, Rv. 271333

    Pregiudizio giurisprudenziale che conferma l'interpretazione secondo cui, dopo la legge n.103/2017, gli imputati/condannati non possono proporre personalmente ricorso per cassazione

Massime di principio

  • Dopo l'entrata in vigore della legge n.103/2017 (3/08/2017) le impugnazioni per cassazione non possono essere proposte personalmente dall'imputato/condannato: devono essere sottoscritte da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La presentazione personale di un ricorso che richieda la firma di un difensore abilitato determina inammissibilità de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con conseguente condanna alle spese processuali.
  • Oltre alle spese, può essere disposta la somma da versare alla Cassa delle ammende; l'esonero richiede prova che l'errore non sia imputabile alla parte (onere probatorio gravante sul ricorrente).
  • Prima di proporre un ricorso per cassazione o atti assimilati, è essenziale verificare i requisiti formali e la legittimazione dell'istante (presenza e sottoscrizione di un difensore iscritto all'albo speciale), altrimenti i profili di merito non saranno esaminati.
  • Se si contesta un provvedimento giudiziario e si è privi di difensore iscritto, è opportuno richiedere assistenza da un avvocato abilitato alla Corte di cassazione o valutare altri rimedi processuali ammessi per evitare la perdita del diritto di impugnazione per motivi formali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.