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Sentenza

Sentenza n. 6106/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) n. 00243/2026.

Giustizia amministrativa202601339

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: Sentenza del TAR Emilia-Romagna che aveva dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensato integralmente le spese di lite

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore servizio idrico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva presentato alla società gestrice un’istanza di accesso documentale relativa agli interventi, ai report tecnici, alle relazioni di servizio, alle verifiche, alle perizie e alle certificazioni concernenti le ripetute rotture e gli interventi di manutenzione della rete idrica nell’area di sua proprietà. Dopo una nota della società contenente dati riepilogativi e la comunicazione della programmazione della sostituzione della condotta, l’interessata aveva ribadito la richiesta di ostensione e proposto ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. Nel giudizio di primo grado la società aveva prodotto la documentazione disponibile e dichiarato l’inesistenza di ulteriori documenti, sicché la ricorrente aveva dichiarato di non avere più interesse alla domanda di accesso, insistendo però per la condanna della resistente alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale. Il TAR aveva compensato integralmente le spese. In appello l’interessata ha censurato esclusivamente tale statuizione, sostenendo che la produzione documentale sopravvenuta dimostrasse la fondatezza originaria dell’azione e che la società avesse dato causa al giudizio con il proprio comportamento omissivo o dilatorio.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha affermato che la soccombenza virtuale, nei giudizi definiti senza pronuncia sul merito, richiede una valutazione prognostica sulla presumibile fondatezza della controversia, ma non opera automaticamente né vincola il giudice a porre le spese a carico della parte virtualmente soccombente. Il giudice conserva un ampio potere discrezionale nella regolazione delle spese e può considerare, oltre alla fondatezza della pretesa, il comportamento complessivo delle parti prima e durante il processo e l’individuazione del soggetto che abbia concretamente dato causa alla lite. Nel caso concreto il TAR aveva correttamente valorizzato il fatto che la ricorrente, dopo la risposta della società del 20 novembre 2025, aveva presentato una nuova istanza il 21 novembre e, contestualmente, notificato il ricorso senza attendere un ulteriore riscontro. Tale condotta aveva impedito alla società di verificare se potesse soddisfare spontaneamente la richiesta prima dell’instaurazione del giudizio. Anche la formulazione originaria, che associava la richiesta di accesso a una diffida per la sostituzione urgente della condotta, poteva aver generato incertezza sulla portata effettiva della pretesa ostensiva. La produzione dei documenti durante il giudizio era rilevante per valutare la presumibile fondatezza della domanda, ma non dimostrava da sola la soccombenza virtuale della società. La compensazione delle spese era adeguatamente motivata e non presentava manifesta illogicità, travisamento dei fatti o violazione dei criteri legali, unici vizi idonei a giustificarne la riforma in appello. Le spese del grado sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina l’azione in materia di accesso e il relativo termine processuale; il suo termine decadenziale non impedisce al giudice di valutare, ai fini delle spese, il comportamento concretamente tenuto dal richiedente e il suo eventuale contributo all’instaurazione della lite.

  • art. 86 c.p.c.

    Richiamato per l’agire in proprio dell’avvocata nel giudizio di primo grado; non costituisce oggetto della decisione d’appello.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nella sentenza di primo grado in relazione al rimborso del contributo unificato eventualmente dovuto; il Consiglio di Stato non modifica tale statuizione nel merito.

Massime di principio

  • Nei giudizi definiti senza una pronuncia sul merito, il criterio della soccombenza virtuale consente al giudice di formulare una prognosi sull’esito presumibile della controversia, ma non impone automaticamente la condanna alle spese della parte che risulterebbe virtualmente soccombente.
  • Nella regolazione delle spese il giudice può considerare, oltre alla presumibile fondatezza della pretesa, il comportamento complessivo delle parti nella fase precedente e durante il processo, nonché il contributo concretamente dato da ciascuna all’instaurazione della controversia o all’impossibilità di una soluzione amministrativa spontanea.
  • La produzione documentale sopravvenuta nel giudizio di accesso è un elemento valutabile per stimare la fondatezza originaria della domanda, ma non dimostra di per sé la soccombenza virtuale dell’amministrazione o del soggetto gestore, dovendo essere esaminata insieme all’intero sviluppo procedimentale e processuale.
  • La statuizione sulle spese, quando adeguatamente motivata, rientra nella discrezionalità del giudice ed è sindacabile in appello soltanto in presenza di manifesta illogicità, travisamento dei fatti o violazione dei criteri legali applicabili.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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