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Ordinanza

Ordinanza n. 295/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato (CODICE PRATICA: P-CO/L/Q/2024/100705) rilasciato in favore del lavoratore Sig. SIDDIQUE USAMA in data 23/05/2024 dal SUI di Como su istanza del richiedente Sig. ANGOLARI EUGENIO prodotta in data 21/03/2024, notificato per via telematica in data 01/12/2025, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale;

Giustizia amministrativa202600408

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato rilasciato dal SUI di Como

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato rilasciato in favore di un lavoratore straniero. Il provvedimento era motivato, per quanto emerge dall'ordinanza, dal mancato caricamento sul portale della proposta di stipula del contratto di soggiorno, documento che risultava tuttavia allegato all'istanza di rilascio del nulla osta. Sono stati dedotti vizi dell'atto di revoca e ne è stata chiesta la sospensione dell'efficacia.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente, a un primo sommario esame, il fumus boni iuris, osservando che il mancato caricamento sul portale della proposta di stipula del contratto di soggiorno, quando tale documento figura tra gli allegati all'istanza di rilascio, non appare idoneo a giustificare la revoca del nulla osta. Ha quindi accolto la domanda cautelare e sospeso il provvedimento impugnato, disponendo che l'Amministrazione proceda a un motivato riesame. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 28 ottobre 2026. L'ordinanza non contiene una specifica valutazione espressa sul periculum in mora né una decisione definitiva sul merito.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata ai fini della sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato; la misura è stata concessa in ragione del fumus boni iuris rilevato dal Collegio.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il mancato caricamento su un portale telematico di un documento non può, di per sé, giustificare la revoca di un titolo amministrativo quando il documento risulta comunque allegato all'istanza originaria.
  • La sospensione cautelare di un provvedimento può essere disposta ai fini di un motivato riesame quando, a un primo sommario esame, la ragione posta a fondamento della revoca non appare idonea a sorreggerla.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di motivazione

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