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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8527/2022 del 14/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per Cassazione contro l\'ordinanza della Corte d\'Appello di Reggio Calabria che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione. Il ricorrente denunciava vizio di motivazione e violazione di legge sostenendo che la Corte territoriale non avesse risposto alle questioni difensive: a suo dire la piattaforma probatoria che aveva determinato l\'assoluzione in Cassazione era identica a quella nota fin dall\'adozione della misura cautelare, perciò la detenzione sarebbe stata ingiusta sin dall\'origine; inoltre contestava che non fosse stata valutata correttamente l\'interrogazione di garanzia e che fosse stato travisato il dato probatorio, nonostante la difesa avesse fornito spiegazioni sin dalle prime fasi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il giudizio di legittimità in tema di riparazione è limitato alla legittimità e alla logicità della motivazione e non al merito pieno, ha ritenuto congrua e logica la motivazione della Corte d\'Appello che aveva ravvisato la sussistenza di comportamenti idonei a creare l\'apparenza di partecipazione a sodalizio criminale e, quindi, la colpa grave ostativa all\'indennizzo. La Corte ha tuttavia censurato e fatto espungere la parte motivazionale relativa al silenzio dell\'imputato in sede di interrogatorio alla luce della novellazione normativa che esclude rilevanza ostativa al silenzio (D.Lgs. n.188/2021). Per effetto del rigetto il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio e alla rifusione delle spese in favore del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave

    La Corte ha applicato il principio secondo cui l\'indennizzo non spetta se l\'interessato ha dato causa, con dolo o colpa grave, all\'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare; tale condizione ostativa deve essere accertata d\'ufficio dal giudice della riparazione.

  • art. 646 cod. proc. pen. (richiamo in art. 315 c.p.p.)

    Limita la cognizione della Corte di legittimità nei procedimenti di riparazione alla sola verifica di legittimità e della congruità/logicità della motivazione del provvedimento impugnato, escludendo un sindacato di merito pieno.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Delimita i motivi di ricorso per cassazione applicabili anche nel processo per riparazione, con le relative limitazioni di deducibilità.

  • art. 43 cod. pen.

    Fornisce la definizione normativa di colpa; la Corte ha richiamato tale parametro per qualificare la condotta che, per negligenza macroscopica o imprudenza, è idonea a giustificare l\'intervento giudiziario e a escludere l\'indennizzo.

  • Sezioni Unite, sent. n. 32383 del 27/5/2010 (D\'Ambrosio)

    Stabilisce che il giudice della riparazione deve valutare la condotta dell\'istante anche anteriormente e successivamente alla detenzione e al momento della conoscenza del procedimento, per accertare l\'incidenza causale di dolo o colpa grave.

  • Sezioni Unite, sent. n. 43 del 13/12/1995 (Sarnataro) e successive

    Ampliano il concetto di dolo idoneo ad escludere l\'indennizzo anche alla condotta consapevole che, secondo l\'esperienza comune, crea allarme sociale e giustifica l\'intervento dell\'autorità.

  • Sezioni Unite, sent. n. 51779 del 28/11/2013 (Nicosia)

    Conferma che dichiarazioni ambigue o omissioni rilevanti possono integrare comportamento idoneo a escludere l\'indennizzo, sempre che venga accertata la loro incidenza sulla decisione cautelare.

  • D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 188 (novellazione art. 314 c.p.p.)

    Ha introdotto la disposizione secondo cui l\'esercizio della facoltà di non rispondere in interrogatorio non incide sul diritto alla riparazione; la Corte ha tenuto conto della novellazione per escludere il rilievo ostativo del silenzio.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione, nel procedimento per riparazione, esercita un sindacato limitato alla legittimità e alla logicità della motivazione della corte territoriale, non un riesame di merito pieno.
  • L\'indennizzo ex art. 314 c.p.p. non spetta se il detenuto ha contribuito all\'adozione o al mantenimento della misura con dolo o colpa grave; tale circostanza deve essere accertata d\'ufficio dal giudice della riparazione.
  • La valutazione della colpa grave richiede l\'esame della condotta dell\'interessato prima e dopo la privazione della libertà e al momento della conoscenza del procedimento, anche con riferimento a comportamenti che creino soltanto l\'apparenza di partecipazione a reato.
  • In reati di concorso, la consapevolezza dell\'attività criminale altrui e l\'adozione di comportamenti logicamente contigui possono integrare la causa ostativa all\'indennizzo anche se non è emerso un reato nel giudizio di merito.
  • Il giudice della riparazione deve verificare il nesso causale tra le condotte dell\'istante (anche extraprocessuali) e l\'adozione della misura cautelare; giudizi basati su congetture non sono sufficienti.
  • Dalla modificazione normativa del 2021 non può più farsi discendere preclusione dell\'indennizzo per il silenzio in sede di interrogatorio; il silenzio non costituisce più causa ostativa.
  • Difese generiche che lamentano un vuoto motivazionale senza indicare specifici errori di diritto o fatti non valutati difficilmente riescono davanti alla Cassazione: occorre evidenziare profili di illegittimità della motivazione o violazioni di norme applicabili.

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