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Sentenza

Sentenza n. 4764/2026 - Milano, Sezione 3

per l’accertamento dell’illegittimità del serbato dalla Questura di -OMISSIS- sull’istanza presentata in data 13.11.2025 (Pratica n. -OMISSIS-) dal ricorrente, volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi dell’art. 19, co. 2, lett. d-bis) del d.lgs. n. 286/1998;

Giustizia amministrativa202601811

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio della Questura sull'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per cure mediche presentata il 13 novembre 2025

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, cittadino marocchino presente regolarmente in Italia dal 4 maggio 1989 e titolare di un permesso per cure mediche rinnovato fino all'11 ottobre 2025, ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia della Questura sull'istanza di rinnovo presentata il 13 novembre 2025 e la declaratoria dell'obbligo di provvedere con un atto espresso. Ha dedotto di essere affetto da gravi patologie, tra cui infezione cronica da HIV trattata farmacologicamente dal 2012, esiti di lobectomia per adenocarcinoma eseguita nel dicembre 2022, necessità di controlli oncologici periodici e aterosclerosi, con necessità di monitoraggio e cure in Italia. Ha inoltre lamentato il decorso del termine procedimentale senza conclusione e ha riferito di aver sollecitato l'amministrazione il 21 aprile 2026. Il Ministero ha eccepito l'infondatezza nel merito e ha rappresentato la particolare complessità sanitaria e amministrativa della posizione. Il TAR ha prospettato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., l'inammissibilità per difetto di giurisdizione amministrativa.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare nel merito l'esistenza dell'obbligo di provvedere, il decorso dei termini o la fondatezza della richiesta di rinnovo. Ha ritenuto che l'azione contro il silenzio presupponga anche la giurisdizione amministrativa sulla posizione sostanziale dedotta e che gli artt. 31 e 117 c.p.a. disciplinino un rito, senza introdurre un'autonoma ipotesi di giurisdizione esclusiva. Le controversie sul permesso per cure mediche di cui all'art. 19, comma 2, lett. d-bis), d.lgs. 286/1998, quando fondate sulla tutela della salute e sul rischio di grave pregiudizio all'integrità psicofisica in caso di rimpatrio, riguardano un diritto soggettivo fondamentale, devoluto al giudice ordinario. Il riparto non muta per il fatto che sia stata impugnata l'inerzia anziché un diniego espresso: rileva la situazione sostanziale e non lo strumento processuale utilizzato. Spese integralmente compensate per la particolarità della questione e la limitata attività difensiva dell'amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 2, lett. d-bis), d.lgs. 286/1998

    In tale ambito, la giurisprudenza ha costantemente affermato che il permesso di soggiorno per cure mediche previsto dall'art. 19, comma 2, lett. d-bis), del d.lgs. n. 286 del 1998 costituisce strumento di tutela di un diritto fondamentale della persona, sicché le controversie concernenti il riconoscimento dei relativi presupposti sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, venendo in rilievo una posizione qualificabile in termini di diritto soggettivo e non di interesse legittimo.

    Le controversie sul riconoscimento dei presupposti del permesso per cure mediche previsto da questa disposizione, quando viene in rilievo la tutela del diritto fondamentale alla salute, appartengono alla giurisdizione ordinaria perché la posizione azionata è un diritto soggettivo.

  • art. 32 Cost.

    È stato infatti affermato che, ove l'interessato deduca che il rimpatrio possa determinare un rilevante pregiudizio in ragione delle proprie condizioni di salute, la controversia investe direttamente la tutela del diritto fondamentale alla salute garantito dall'art. 32 Cost., con conseguente appartenenza della relativa cognizione al giudice ordinario (cfr., ex plurimis, Tar Lombardia, Milano, Sez. III, 14 agosto 2025; Tar Piemonte, 14 luglio 2026, n. 1616).

    Se il ricorrente deduce che il rimpatrio, a causa delle sue condizioni di salute, comporterebbe un rilevante pregiudizio, la controversia concerne direttamente il diritto fondamentale alla salute e spetta al giudice ordinario.

  • art. 117 c.p.a.

    L’art. 117 c.p.a., infatti, disciplina uno specifico rito processuale, ma non introduce un'autonoma ipotesi di giurisdizione esclusiva.

    Il rito sul silenzio non attribuisce di per sé la giurisdizione al giudice amministrativo; questa va verificata secondo gli ordinari criteri di riparto, considerando la natura della posizione sostanziale.

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Pertanto, poiché la pretesa fatta valere dal ricorrente attiene ad una posizione di diritto soggettivo devoluta alla cognizione del giudice ordinario, il rimedio previsto dagli artt. 31 e 117 c.p.a. non è esperibile dinanzi al giudice amministrativo, difettando il presupposto stesso della giurisdizione amministrativa sul rapporto sostanziale controverso.

    L'azione contro il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. non è esperibile davanti al giudice amministrativo quando la pretesa sostanziale riguarda un diritto soggettivo devoluto al giudice ordinario.

Massime di principio

  • L'azione contro il silenzio presuppone, oltre all'obbligo dell'amministrazione di provvedere e all'inutile decorso del termine procedimentale, la giurisdizione del giudice amministrativo sulla posizione sostanziale fatta valere; l'art. 117 c.p.a. disciplina un rito e non introduce un'autonoma ipotesi di giurisdizione esclusiva.
  • Le controversie sul riconoscimento dei presupposti del permesso di soggiorno per cure mediche previsto dall'art. 19, comma 2, lett. d-bis), d.lgs. 286/1998, quando è dedotto il rischio di un rilevante pregiudizio alla salute in caso di rimpatrio, attengono a un diritto soggettivo fondamentale e spettano alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • Ai fini del riparto di giurisdizione, anche nell'azione contro il silenzio occorre guardare alla situazione giuridica sostanziale dedotta e non alla forma processuale concretamente utilizzata: l'inerzia dell'amministrazione non sposta al giudice amministrativo una controversia che, per la natura del diritto azionato, appartiene al giudice ordinario.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoGiurisdizione e ripartoTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneSilenzio della pubblica amministrazione

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