Cassazione Penale, Sentenza n. 1075/2025 del 10/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli (18/01/2024). Il ricorrente deduceva in particolare: (i) manifesta illogicità e insufficiente motivazione sul capo A) (cessione di cocaina a Camillo Gianmatteo) perché le argomentazioni dei giudici di merito non chiarivano quali elementi probatori collegassero il Cuccaro alla cessione contestata, e perché si era fatto affidamento su conversazioni intercettate non riferibili a Gianmatteo; (ii) criticava la valorizzazione di elementi indiziari equivoci quali la partecipazione al 'festino' e il rinvenimento di sostanza nella disponibilità di terzi; (iii) censurava l'uso probatorio di sequestri intervenuti in altro procedimento successivo ai fatti; (iv) deduceva la violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 per mancata valutazione della possibile applicazione della fattispecie di lieve entità (mancato accertamento di tipo e quantità delle sostanze cessione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i primi tre motivi connessi relativi alla carenza e manifestazione di illogicità della motivazione sul capo A), rilevando che dalle sentenze di merito non emergevano elementi probatori sufficienti e non equivoci per attribuire al ricorrente la cessione contestata. Ha inoltre censurato l'uso probatorio del sequestro effettuato in altro procedimento successivo. Il quarto motivo (art. 73 comma 5) è stato dichiarato inammissibile per mancata deduzione in sede di appello e per carenza di specificità. Conseguentemente la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A) e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio su tale capo ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli. Ha dichiarato inammissibile il ricorso per il resto e ha dichiarato irrevocabile l'accertamento di responsabilità relativo al capo B).
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico stupefacenti), art. 73
Art. 73 comma 1: contestata la cessione di sostanze stupefacenti. Quarto comma: richiamato dal giudice di primo grado per riqualificazione e prescrizione di alcune cessioni. Comma 5: norma sulla ipotesi di lieve entita della cessione; la Corte ha ritenuto inammissibile la deduzione in cassazione perché non specificamente dedotta in appello, confermando che questioni non affrontate in appello sono di regola inammissibili in Cassazione.
Massime di principio
- La Corte richiede una motivazione chiara e non equivoca che colleghi gli elementi indiziari all'imputato: la mera trascrizione di intercettazioni o la partecipazione a eventi conviviali non sono di per sé sufficienti a reggere una condanna senza spiegare tempi, luoghi e riferibilità delle condotte.
- Non è ammesso valorizzare a carico dell'imputato sequestri o fatti accertati in procedimenti successivi se non è dimostrabile il nesso temporale e probatorio con i fatti contestati: l'uso di fatti posteriori per assolvere o aggravare responsabilità pregresse può essere manifestamente illogico.
- Le censure relative alla qualificazione giuridica della condotta (es. applicabilità della fattispecie di lieve entità ex art. 73 comma 5) devono essere sollevate tempestivamente, almeno in appello, e con adeguata specificità per poter essere valutate in Cassazione.
- Se la motivazione di merito è carente su punti essenziali (es. mancata indicazione di quale episodio concreto corrisponda al capo di imputazione), la Cassazione può annullare e rinviare per un nuovo giudizio limitatamente a quel capo.
- In sede di costruzione della difesa, è essenziale chiedere agli organi di merito chiarimenti specifici su repertori, modalità di perquisizione, quantita e titolarità del rinvenimento quando tali elementi sono decisivi per l'imputazione.
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