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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 195/2022 del 10/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per il reato di detenzione illegale di arma clandestina con esplosione di colpi per futili motivi. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione: la custodia cautelare sarebbe misura extrema ratio; il riesame non avrebbe motivato puntualmente l'inidoneità degli arresti domiciliari con controllo elettronico (da effettuarsi in luogo distante dai fatti); Di Palma non avrebbe precedenti specifici, avrebbe confessato e consegnato l'arma.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale del riesame circa il pericolo di reiterazione disciplinato dall'art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p., fondato su elementi concreti e attuali: gravità oggettiva della condotta, "forte trasgressività" e contiguità dell'indagato al mercato illecito delle armi. La Corte ha inoltre ritenuto congrua la valutazione sull'inidoneità degli arresti domiciliari e ha ricordato che tale giudizio implica implicitamente l'inopportunità dell'impiego di strumenti di controllo elettronico a distanza. Ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), disponendo gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per il procedimento di decisione sull'ordinanza in sede di riesame; riferimento alla competenza e alla forma di decisione del Tribunale

  • art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Disciplina il pericolo di reiterazione come presupposto della custodia cautelare; la Corte richiede che il pericolo sia concreto e attuale, desumibile dalla personalità dell'imputato e dalle modalità del fatto

  • art. 275-bis cod. proc. pen.

    Prevede strumenti elettronici di controllo a distanza; la sentenza rileva che il giudizio di inidoneità degli arresti domiciliari comporta implicitamente anche una valutazione negativa sull'uso di tali strumenti

  • legge n. 47 del 2015

    Novella che ha rimodulato la nozione di pericolo di reiterazione; la Corte applica i criteri introdotti dalla legge (concretezza e attualità della prognosi)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese e alle somme a titolo di Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione procedurale cui la cancelleria deve assolvere dopo la declaratoria di inammissibilità (adempimenti conseguenti)

  • Corte cost., sentenza n. 186 del 2000

    Richiamata in tema di colpa nell'impugnazione e giustificazione della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende per impugnazioni irrituali

  • Giurisprudenza di riferimento (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri)

    Precisa che il pericolo di reiterazione deve fondarsi su elementi reali e attuali e che non è necessario riscontrare una specifica e prossima occasione di delinquere per formulare la prognosi

  • Giurisprudenza di riferimento (Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili)

    Affermata l'idea che la valutazione sull'inidoneità degli arresti domiciliari comprende implicitamente la valutazione sull'opportunità di strumenti di controllo elettronico

Massime di principio

  • La custodia cautelare è misura extrema ratio: tuttavia, se il giudice valuta il pericolo di reiterazione come concreto e attuale sulla base della gravità del fatto e della personalità dell'imputato, la misura può essere confermata.
  • Il pericolo di reiterazione deve poggiare su elementi reali e attuali: indici come la "forte trasgressività" della condotta e la contiguità dell'indagato a mercati illeciti possono giustificarlo anche in assenza di precedenti specifici.
  • La mera confessione o la consegna dell'arma non escludono automaticamente il pericolo di reiterazione; il giudice valuta l'insieme delle circostanze e la concreta capacità a delinquere.
  • La motivazione del giudice deve spiegare perché misure meno afflittive (arresti domiciliari, controllo elettronico, collocamento in luogo distante) siano inidonee; una valutazione particolarmente analitica sulle caratteristiche personali e sulla modalità del fatto è sufficiente a sorreggere la custodia.
  • La pronuncia che esclude l'idoneità degli arresti domiciliari implica, di regola, anche una valutazione negativa sull'utilizzo di strumenti elettronici di controllo a distanza quando questi non siano ritenuti idonei a contenere il rischio.
  • In appello e in cassazione la Corte richiede che il ricorrente esponga profili che rendano l'impugnazione ammissibile e non manifestamente infondata: ricorsi irrituali o privi di concreta novità rischiano la declaratoria di inammissibilita e sanzioni economiche.

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